Riduzione delle sanzioni tributarie solo con circostanze esplicitate (Cass. civ. Sez. V n. 20809 del 23.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, la riduzione della sanzione fino alla metà del minimo, prevista dall’art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472 del 1997 nel testo modificato dall’art. 15 d.lgs. n. 158 del 2015, postula che il giudice non si limiti a constatare la sproporzione tra l’entità del tributo e la sanzione, ma dia esplicitamente conto delle circostanze che rendono tale sproporzione manifesta. La determinazione della misura della sanzione esige inoltre la valutazione complessiva dei parametri dell’art. 7, comma 1, del medesimo decreto: gravità della violazione, opera svolta per eliminarne o attenuarne le conseguenze, personalità dell’agente e sue condizioni economiche e sociali. La motivazione che si limiti a valorizzare l’esiguità degli importi evasi, senza enucleare le circostanze poste a fondamento della riduzione, è censurabile per violazione di legge.

Il Fatto

La Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate notificava al contribuente, esercente l’attività di produzione di prodotti di panetteria freschi, un atto di irrogazione della sanzione accessoria della sospensione dell’esercizio dell’attività per cinque giorni consecutivi. La misura trovava titolo nell’art. 12, commi 2 e 2-bis, d.lgs. n. 471 del 1997, per aver il contribuente realizzato, nel corso di un quinquennio, plurime violazioni dell’obbligo di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale.

Il contribuente impugnava l’atto innanzi alla giustizia tributaria di primo grado, che accoglieva parzialmente il ricorso. L’appello dell’Ufficio veniva rigettato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, che confermava la riduzione della sanzione operata in primo grado sulla base dell’entità minima degli scontrini omessi. L’Agenzia ricorreva allora per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione del fondamento e dei limiti del potere di rideterminazione della sanzione. Il Collegio rileva che il giudice di seconde cure, nel confermare la misura sanzionatoria stabilita in primo grado, ha valorizzato tout court la sperequazione tra l’esiguo importo complessivamente evaso e la sanzione irrogata.

Tale percorso si pone in contrasto con il chiaro disposto dell’art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472 del 1997, applicabile ratione temporis, secondo cui la riduzione è ammessa solo quando concorrano circostanze che rendano manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo e la sanzione. Il meccanismo perequativo, idoneo a consentire l’adeguamento anche in sede contenziosa, postula dunque l’identificazione di circostanze doverosamente enucleate e descritte, in funzione di una quantificazione intellegibile della sanzione.

La Corte richiama il principio già espresso con Cass. n. 24788 del 2023 in relazione al regime anteriore alle modifiche del 2015, ritenendolo mutuabile nel quadro precettivo riformato: non basta constatare la sproporzione, occorrendo che il giudice dia esplicitamente conto delle circostanze che la rendono manifesta. Il primo motivo è pertanto fondato.

Quanto al secondo motivo, la Corte censura la motivazione del giudice regionale, che si è limitata a condividere la valutazione dei primi giudici sull’entità minima degli scontrini omessi, obliterando del tutto i parametri dell’art. 7, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997. Nella scelta tra i due corni della sanzione edittale il giudice ha trascurato di considerare la gravità della violazione, l’opera svolta per eliminare o attenuarne le conseguenze, la personalità dell’agente anche in base ai precedenti fiscali e le condizioni economico-sociali. La valutazione è rimasta imperscrutabile nel suo ancoraggio specifico. Il terzo motivo resta assorbito.

Il ricorso è quindi accolto nei primi due motivi, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia per un nuovo esame, anche in ordine alla regolazione delle spese del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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