Attività agrituristica soggetta a TIA per gli spazi effettivamente occupati (Cass. civ. Sez. V n. 4938 del 23.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di TIA, la circostanza che l’attività agrituristica sia connessa e complementare all’attività agricola non ne determina l’esonero dalla tassazione. Il tributo resta dovuto nei limiti delle superfici effettivamente occupate dall’attività agrituristica, che produce propri rifiuti urbani. La previsione comunale di una specifica categoria tariffaria per agriturismo, affittacamere, residence e strutture extra alberghiere non integra alcuna equiparazione all’attività alberghiera, disciplinata da distinte categorie. Il sollecito di pagamento è atto solo facoltativamente impugnabile e dal suo mancato tempestivo ricorso non consegue il consolidamento della pretesa impositiva.
Il Fatto
Una società concessionaria del servizio di riscossione notificava a una contribuente, titolare di un’azienda agricola con attività agrituristica, un’ingiunzione di pagamento per la TIA relativa all’anno 2013, applicando la tariffa prevista per la categoria agriturismo, affittacamere, residence e strutture extra alberghiere. La contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso.
La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello della società, ritenendo prevalente l’attività agricola e illegittima l’equiparazione dell’agriturismo all’attività alberghiera. La società ricorreva per cassazione con quattro motivi, deducendo l’omessa pronuncia sull’inammissibilità del ricorso originario, la violazione dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, l’erronea disapplicazione della delibera comunale e l’erronea statuizione sulle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi. La Commissione regionale aveva omesso di pronunciarsi sull’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo, sollevata come specifico motivo di appello. Tale omissione non era superabile considerando l’eccezione assorbita nel merito, perché introduceva un tema processuale preliminare e potenzialmente dirimente.
Al difetto di pronuncia la Corte pone rimedio ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., ribadendo il principio secondo cui il sollecito di pagamento, pur non elencato nell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, è atto solo facoltativamente impugnabile, restando impregiudicata la possibilità di impugnare il successivo atto impositivo tipico. Dall’omesso esercizio di tale facoltà non consegue il consolidamento della pretesa tributaria. I primi due motivi sono quindi rigettati.
Passando al terzo motivo, la Corte rileva l’errore del giudice regionale. Dalla delibera della giunta comunale n. 2/2011 emerge che il Comune aveva previsto tariffe distinte per la categoria degli alberghi e per quella dell’agriturismo: l’atto impugnato aveva applicato la categoria n. 31, sicché nessuna equiparazione all’attività alberghiera era stata operata. Il riferimento alla sentenza n. 8851 del 2007 è pertanto non pertinente, perché quella pronuncia riguardava la fornitura d’acqua e l’applicazione della tariffa alberghiera, ipotesi non ricorrente.
La Corte richiama la sentenza n. 24430 del 2008, che subordina la qualifica agrituristica alla contemporanea sussistenza della qualifica di imprenditore agricolo, del rapporto di connessione e complementarità e della principalità dell’attività agricola. Tali requisiti non escludono però la tassazione, nei limiti delle superfici, né giustificano l’applicazione di una tariffa agricola inesistente. L’art. 24 del regolamento comunale esclude dal computo i fondi destinati all’agricoltura, non le strutture agrituristiche.
Il generico cenno a una misura solo leggermente superiore rispetto alle tariffe alberghiere non si traduce in un motivo di impugnazione idoneo a giustificare la disapplicazione della delibera, non essendo allegati elementi sull’irragionevolezza e sproporzione della tariffa. La Corte condivide l’indirizzo del giudice amministrativo secondo cui anche le attività agrituristiche producono rifiuti urbani e restano assoggettate alla tassazione. Il terzo motivo è accolto, il quarto assorbito; la sentenza è cassata con rinvio per l’accertamento dell’imposta in relazione alle superfici occupate.
Nota della Redazione
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