Sanzioni tributarie del socio di società di fatto non trasmissibili all’erede (Cass. civ. Sez. V n. 8684 del 02.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di violazioni tributarie riferibili a società di fatto, la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell’illecito e, qualora il socio sia deceduto, non si trasmette al suo erede per effetto dell’art. 8 del d.lgs. n. 472 del 1997. Resta invece ferma la trasmissibilità degli interessi maturati sui tributi dovuti, quali accessori di questi ultimi. L’omessa pronuncia del giudice di appello su una questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto non impone la cassazione con rinvio, potendo la Corte decidere nel merito ai sensi dell’art. 111 Cost. Il socio di una società irregolare risponde solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni tributarie, sicché l’amministrazione può escutere indifferentemente uno solo dei condebitori per l’intero credito erariale.

Il Fatto

L’amministrazione finanziaria, sulla base di un p.v.c. della Guardia di finanza, ha accertato l’esistenza di una società di fatto per la gestione di una sala bingo e ha attribuito alla stessa una partita IVA, emettendo due avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2001 e 2002, notificati ai soci. Per la posizione di uno dei soci, deceduto, l’atto è stato dapprima notificato all’ultimo domicilio e restituito per intervenuto decesso; poi è stato notificato all’erede, presso il suo domicilio, con consegna a un familiare convivente. Sono seguite la cartella di pagamento e, nel 2014, l’intimazione di pagamento.

L’erede ha impugnato gli avvisi, la cartella e l’intimazione. Dopo un primo giudizio di appello e una pronuncia di annullamento con rinvio della Cassazione, la CTR del Piemonte ha respinto l’appello. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, lamentando l’inesistenza della notifica degli atti a persona deceduta, la violazione dell’unitarietà dell’accertamento, la nullità della notifica della cartella e l’omessa motivazione sull’intrasmissibilità delle sanzioni all’erede.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione notificatoria. Richiamando un proprio precedente (Cass. n. 15544 del 2023), si afferma che, in caso di decesso del contribuente, l’omessa comunicazione del domicilio fiscale da parte degli eredi non inficia la notifica effettuata personalmente al singolo erede coobbligato presso il domicilio di costui, ove l’ufficio lo conosca. La norma dell’art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973 pone un’agevolazione in favore dell’ente impositore, non un obbligo a pena di nullità. Nel caso concreto la notifica risulta perciò regolare, tanto più che l’erede non ha mai contestato la propria qualità.

Quanto all’unitarietà dell’accertamento, la Corte rileva il difetto di interesse della ricorrente a contestare l’omessa notifica agli altri soci: la sua posizione resta distinta e la censura non incide sul credito erariale. Sul punto richiama le Sezioni Unite n. 1052 del 2007: la disciplina dell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992 opera su un piano diverso da quello delle regole sull’obbligazione solidale, la cui sussistenza non è presupposto di applicazione della norma sul litisconsorzio.

La solidarietà dei soci di società irregolare, ex art. 2297 cod. civ., è confermata anche nei rapporti tributari in assenza di deroga espressa. Ne deriva che l’amministrazione può procedere esecutivamente, con l’intimazione di pagamento, indifferentemente nei confronti di uno solo dei condebitori e per l’intero credito. Nel caso di specie gli atti impositivi sono divenuti definitivi per mancanza di tempestiva impugnazione.

Sulla notifica della cartella, la Corte riqualifica il vizio: la ritualità della notificazione è accertamento di fatto, censurabile solo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. e non con l’error in iudicando prospettato. La motivazione dei giudici di appello è congrua e completa, sicché il motivo è inammissibile.

Il quarto motivo, riqualificato come omessa pronuncia su questione di diritto, è invece fondato. Richiamando Cass. n. 17416 del 2023 e Cass. n. 20697 del 2024, la Corte ricorda che, in tema di violazioni imputabili a società senza personalità giuridica, la sanzione colpisce la persona fisica autrice dell’illecito. Poiché l’art. 8 del d.lgs. n. 472 del 1997 stabilisce che l’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi, mentre gli interessi seguono i tributi come loro accessori, la sentenza è cassata senza rinvio sul punto, con accoglimento parziale dell’originario ricorso limitatamente alle sanzioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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