Conflitto di interessi ex ante esclude rimborso spese legali al dipendente assolto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8683 del 02.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo dell’amministrazione pubblica di assumere gli oneri di difesa del dipendente coinvolto in un procedimento penale per fatti di ufficio, pur esprimendo la regola generale dell’art. 1720, comma 2, cod. civ., non è incondizionato e non sorge per il solo fatto che il procedimento riguardi attività poste in essere nell’adempimento dei compiti d’ufficio. Il diritto al rimborso delle spese legali presuppone l’insussistenza, da valutarsi ex ante, di un conflitto di interessi con l’ente, che permane anche in caso di successiva assoluzione del dipendente con formula piena. Ai fini dell’art. 28 c.c.n.l. enti locali l’assoluzione non risolve ex post il conflitto di interessi, poiché l’imputazione di un reato che contempla l’ente come parte offesa rende ontologicamente conflittuale la condotta contestata, escludendo in radice la garanzia.
Il Fatto
Un vigile urbano dipendente di un Comune convenne in giudizio l’ente per ottenere il pagamento della somma di euro 38.064,00 oltre accessori, a titolo di rimborso delle spese legali sostenute per difendersi in un processo penale per il delitto di falso in atto pubblico di cui all’art. 479 cod. pen. Il procedimento si era concluso con sentenza di assoluzione della Corte d’appello, divenuta irrevocabile.
Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d’appello di Bari aveva confermato la decisione, escludendo i presupposti del rimborso. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di violazione dell’art. 28 del C.C.N.L. Autonomie Locali; l’ente ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, con finalità di nomofilachia, ribadisce che l’obbligo delle pubbliche amministrazioni di farsi carico delle spese di difesa legale del dipendente non è assoluto. Il legislatore e le parti collettive hanno contemperato le esigenze economiche dei dipendenti con la limitazione degli oneri a carico dell’amministrazione, sicché nel settore del lavoro pubblico deve escludersi un diritto incondizionato al rimborso.
Non basta che il dipendente sia stato sottoposto a procedimento per fatti d’ufficio e che sia stata accertata l’assenza di responsabilità: occorre verificare le ulteriori condizioni previste dalla legge o dalla contrattazione. L’art. 28 c.c.n.l., che ricalca l’art. 67 d.P.R. n. 268 del 1987, subordina la garanzia a tre presupposti: la connessione dei fatti all’espletamento del servizio, l’insussistenza di un conflitto di interessi e la difesa assicurata da un legale di comune gradimento.
Quanto al conflitto di interessi, la Corte precisa che esso è rilevante indipendentemente dall’esito del giudizio penale e dalla relativa formula assolutoria. La valutazione va operata ex ante, in relazione all’ipotesi accusatoria, e non può essere rimossa dall’apprezzamento ex post dei contenuti della sentenza di assoluzione. Se l’accusa è quella di aver commesso un reato che contempla l’ente locale come parte offesa, il diritto al rimborso non sorge affatto.
Nella specie, l’ipotesi accusatoria postulava l’esistenza di un conflitto di interessi, poiché il reato contestato vede proprio la pubblica amministrazione come soggetto passivo, legittimata alla costituzione di parte civile. È irrilevante che tale costituzione non vi sia stata e assume rilievo significativo l’avvio, per gli stessi fatti, di un procedimento disciplinare. La circostanza che la condotta sia stata posta in essere nell’esercizio delle funzioni non esclude il conflitto, ma anzi qualifica l’ipotesi di reato. Difetta, inoltre, ogni elemento sulla difesa da legale di comune gradimento.
Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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