Scatti di anzianità esclusi per i periodi non lavorati nel rapporto convertito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 32948 del 17.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In ipotesi di conversione di più contratti a tempo determinato in un unico rapporto a tempo indeterminato, il diritto agli aumenti periodici di anzianità matura esclusivamente con riferimento ai periodi effettivamente lavorati, restando esclusi gli intervalli non lavorati. La unificazione ex post dei rapporti non fa sorgere alcun sinallagma funzionale per i periodi in cui la prestazione non è stata resa né era dovuta. L’art. 32, comma 5, legge n. 183 del 2010, come interpretato dalla legge n. 92 del 2012, è esaustivo dei danni retributivi e contributivi per i periodi di allontanamento dal lavoro, ma non attribuisce rilievo agli stessi fini dell’anzianità di servizio.
Il Fatto
Il lavoratore aveva ottenuto, con sentenza passata in giudicato, la declaratoria della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 1995, per la nullità del termine apposto ai contratti succedutisi con la società datrice. Il giudice aveva ordinato la riammissione in servizio e la condanna al pagamento delle differenze retributive, ma la società vi aveva dato esecuzione solo dal 2006, nulla corrispondendo per il periodo precedente.
Il lavoratore ha quindi instaurato un nuovo giudizio per ottenere il risarcimento delle retribuzioni maturate nel periodo intermedio. Il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda e la Corte d’appello ha respinto l’impugnazione della società, ritenendo che gli aumenti periodici di anzianità dovessero calcolarsi anche tenendo conto del mero decorso del tempo dalla data di giuridica sussistenza del rapporto. La società ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si denunciava l’omesso esame di un fatto decisivo, è stato dichiarato inammissibile sotto un duplice profilo. Da un lato opera la disciplina della doppia conforme, non avendo la ricorrente allegato la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito. Dall’altro, il vizio prospettato investe la qualificazione giuridica dei fatti e non l’omesso esame di fatti storici.
Il secondo motivo è stato invece accolto. La Corte ha osservato che l’art. 27 del c.c.n.l. di settore collega l’aumento periodico allo scadere di ogni biennio di anzianità, con decorrenza dal mese successivo al compimento del biennio. La lettera e la ratio della clausola presuppongono l’esistenza di un rapporto di lavoro, mentre nella specie il periodo considerato era caratterizzato dalla inesistenza di un rapporto, riconosciuto solo ex post per effetto di una pronuncia giudiziale dichiarativa.
Richiamando le Sezioni Unite n. 2334 del 1991, il Collegio ha ribadito che, in caso di trasformazione di più contratti a termine in unico rapporto a tempo indeterminato, gli intervalli non lavorati non implicano diritto alla retribuzione, in mancanza di un obbligo di prestazione o di disponibilità, né sono computabili come periodi di servizio. La unificazione opera ex post e non tocca la mancanza di effettivo servizio negli spazi temporali tra i contratti.
La Corte ha poi escluso che l’assetto delle Sezioni Unite sia stato modificato dalla legge n. 183 del 2010. L’indennizzo onnicomprensivo previsto dall’art. 32, comma 5, copre solo il danno da allontanamento dal lavoro, mentre i periodi lavorati danno diritto alla retribuzione e rilevano ai fini degli scatti di anzianità e della ricostruzione di carriera. Nella specie, la Corte d’appello ha quindi errato nel computare, ai fini del calcolo degli aumenti biennali, anche i periodi non lavorati.
La sentenza è stata conseguentemente cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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