L’anno utile al passaggio di fascia matura dalla data di assunzione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3247 del 09.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di progressione economica orizzontale dei dipendenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche, l’anno utile al passaggio di fascia stipendiale — l’anno finito — matura avuto riguardo alla data di assunzione di ciascun lavoratore e non al 31 dicembre dell’anno solare. Le clausole contrattuali che individuano il passaggio di fascia al compimento di un determinato anno di anzianità (art. 4, comma 6, c.c.n.l. del 1998 e art. 17 c.c.n.l. 2002-2005) esigono che l’anno sia integralmente compiuto rispetto alla data di assunzione. La lettura opposta, che fissa il transito al 31 dicembre per tutti i dipendenti qualunque sia l’assunzione, è irragionevole e genera un’ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori assunti in momenti diversi dell’anno.
Il Fatto
Un dipendente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, assunto nel 1982 e transitato nel livello professionale di dirigente di ricerca con decorrenza dal 31 dicembre 2001, agiva dinanzi al Tribunale di Napoli per ottenere la rideterminazione delle fasce stipendiali. Sosteneva che l’interpretazione del c.c.n.l. enti di ricerca 2002-2005 fornita dalla parte datoriale gli aveva fatto maturare in ritardo il passaggio alla quarta, quinta e sesta fascia, con conseguente ricaduta nel blocco degli stipendi disposto dal d.l. n. 78/2010.
Il Tribunale accoglieva la domanda nei limiti della prescrizione quinquennale. La Corte d’appello di Napoli, in riforma, rigettava integralmente le domande, ritenendo che il passaggio alla posizione stipendiale superiore avvenisse solo al termine dell’anno solare di riferimento, poiché gli anni indicati in Tabella dovevano considerarsi “finiti”, cioè interamente compiuti. Il lavoratore ricorreva per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è rigettato. Il ricorrente invocava tre pronunce del Tribunale di Napoli, intervenute sulla medesima questione in giudizi in cui era costituito il C.N.R., attribuendo loro valore di giudicato esterno. La Corte esclude la qualificazione: il giudicato esterno richiede che sia intervenuto tra le stesse parti processuali, mentre le decisioni richiamate hanno risolto la questione tra parti diverse o parzialmente diverse e valgono come semplici precedenti giurisprudenziali.
I motivi secondo e terzo, esaminati congiuntamente perché involgenti la medesima questione, sono accolti. Il Collegio muove dal principio consolidato secondo cui l’art. 63, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001 consente di denunciare in sede di legittimità la violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi nazionali, con potere del giudice di legittimità di conoscerne e interpretarne il contenuto.
Il nodo esegetico è la nota della Tabella B, secondo cui gli anni 4, 8, 12, 16, 22 e 30 devono considerarsi finiti. La Corte ribadisce che tale previsione non può comportare un prolungamento del periodo fino al termine dell’anno solare. L’art. 4, comma 6, c.c.n.l. del 1998 e l’art. 17 c.c.n.l. 2002-2005 hanno il medesimo contenuto e portata: il passaggio di fascia avviene al compimento dell’anno di anzianità, da valutare con riguardo alla data di assunzione. Le pronunce richiamate — Cass. n. 33054/2023 e Cass. n. 5010/2024 — sono espressamente poste a fondamento della continuità argomentativa.
La lettura seguita dal giudice di appello è irragionevole e determina una disparità tra i lavoratori assunti il primo gennaio e quelli assunti a dicembre, i secondi maturando la progressione di carriera con largo anticipo rispetto ai primi. Nel caso concreto, il ricorrente aveva conseguito con decorrenza dal 31 dicembre 2001 l’inquadramento nel primo livello professionale con un’anzianità riconosciuta di dodici anni e undici mesi: già con tale decorrenza andava collocato nella quarta fascia, con anzianità residua utilizzabile per la fascia successiva, con transito nella quinta al compimento del sedicesimo anno e nella sesta al compimento del ventunesimo.
La sentenza è quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, per la rideterminazione delle fasce e la quantificazione delle differenze retributive nel rispetto del giudicato interno in punto di prescrizione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.