Cambio appalto e clausola sociale obbligo assunzione tutto personale indicato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24912 del 09.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cambio di gestione di appalto, la clausola sociale del CCNL Pubblici esercizi, agli artt. 332 e ss., impone all’impresa subentrante l’obbligo di assumere tutto il personale addetto all’appalto indicato nel capitolato, purché iscritto da almeno tre mesi nei libri paga e matricola dell’impresa cessata. Qualora l’appalto sia rimasto unico e il capitolato indichi un numero preciso di unità da prendere in carico, la subentrante non può ridurre unilateralmente la platea dei lavoratori da assumere applicando ex post il solo criterio della minore anzianità di servizio, dovendo rispettare criteri prefissati o concordati e valutare anche le mansioni e l’orario di lavoro. Eventuali problematiche conosciute dalla subentrante solo successivamente non incidono sul diritto all’assunzione dei lavoratori.
Il Fatto
Alcuni lavoratori, addetti al servizio mensa presso una struttura ospedaliera romana alle dipendenze della precedente appaltatrice, convenivano in giudizio la società subentrante nell’appalto per sentir accertare il diritto ad essere assunti sin dal 1° febbraio 2015, con mantenimento della stessa anzianità e delle stesse condizioni contrattuali applicate dal datore uscente.
Il Tribunale adito, con sentenza non definitiva, dichiarava il diritto all’assunzione e condannava la società al risarcimento del danno; con sentenza definitiva escludeva la detraibilità delle somme riconosciute ai lavoratori a seguito dei licenziamenti intimati dal precedente datore. La Corte d’appello, in totale riforma, rigettava le domande, ritenendo legittima la riduzione proporzionale del personale da assumere e l’esclusione dei lavoratori con minore anzianità. Avverso tale pronuncia i lavoratori proponevano ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente il primo e il quinto motivo, per la loro interferenza, e li ritiene fondati. Il punto di partenza è l’unicità dell’appalto originariamente intercorso tra la precedente appaltatrice e la struttura committente: la circostanza che nel 2012 fosse stato raggiunto un accordo anche per la produzione di pasti esterni non incide su tale unicità. Il punto 1.4 del capitolato, accettato dalla società subentrante, prevedeva testualmente un organico di 143 addetti da prendere in carico, tra cui le odierne ricorrenti.
La Corte richiama il proprio precedente (Cass. n. 24334/2024), secondo cui la garanzia dell’assunzione non è in favore di tutti i dipendenti, ma solo di quelli iscritti da almeno tre mesi nei libri paga dell’impresa uscente, con anzianità calcolata a ritroso dal momento del cambio appalto. La clausola, sotto questo profilo, tutela anche l’impresa subentrante, evitando assunzioni “all’ultimo minuto”.
Ne deriva che, essendo l’appalto sempre lo stesso e indicando il capitolato un numero preciso di unità da prendere in carico in osservanza dei criteri del CCNL, sussisteva l’obbligo di assunzione di tutti i dipendenti ivi indicati. La subentrante conserva la facoltà di adottare altre scelte per esigenze economiche, ma nel rispetto di criteri prefissati o concordati, non ricavabili ex post e unilateralmente in sede di successione, come la sola anzianità di servizio, senza valutare anche mansioni e orario di lavoro.
L’art. 332 CCNL individua come finalità della disciplina dei cambi di gestione quella di garantire al personale la continuità del rapporto di lavoro. Eventuali problemi conosciuti dalla subentrante successivamente, sulla reale consistenza del personale da assumere, non possono riverberarsi sul diritto all’assunzione dei lavoratori. La clausola sociale, infine, non contrasta con i principi euro-unitari, dovendo contemperare libertà di stabilimento, concorrenza e libera iniziativa economica.
La Corte accoglie pertanto il primo e il quinto motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello, in diversa composizione, che procederà a nuovo esame tenendo conto dei principi di diritto enunciati e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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