Compensazione delle spese in appello non giustificabile su domanda coperta da giudicato (Cass. civ. Sez. II n. 32951 del 17.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello non può porre a fondamento della compensazione delle spese di lite argomenti che non poteva esprimere in ragione del passaggio in giudicato della decisione di accoglimento, non essendo stata la stessa impugnata. La motivazione che recupera il merito della domanda ormai coperta da giudicato non integra i presupposti della compensazione ai sensi dell’art. 92 c.p.c., come interpretato alla luce della Corte costituzionale n. 77/2018. Il vizio è rilevabile per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., oltre che degli artt. 24 e 111 Cost.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva opposizione avverso l’irrogazione di una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada. Il Giudice di pace accoglieva l’opposizione e annullava il verbale, ma compensava le spese di lite in considerazione della possibilità, per il ricorrente, di stare in giudizio senza l’ausilio di un difensore, dei cui oneri egli si assumeva il relativo peso.
Il ricorrente appellava la sola statuizione sulle spese. Il Tribunale respingeva il gravame, osservando che la decisione di annullamento era coperta dal giudicato e non poteva essere riformata, ma che la motivazione di accoglimento non era condivisibile; compensava pertanto le spese del primo grado. Da qui il ricorso per cassazione, affidato alla violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost.
La Motivazione della Corte
Il ricorso censura il ragionamento del giudice d’appello. Il Collegio rileva che il Tribunale ha fondato la compensazione su una considerazione del tutto diversa da quella posta dal giudice di primo grado: non più la possibilità di agire senza difensore, ma la pretesa infondatezza dell’opposizione.
Il motivo è fondato. La decisione di annullamento del verbale era coperta da giudicato, non essendo stata oggetto di impugnazione. Il giudice d’appello ha comunque ritenuto che l’accoglimento si ponesse in contrasto con quanto provato documentalmente e ha qualificato come “quantomeno giustamente compensate” le spese, sul presupposto che la domanda dovesse essere rigettata nel merito in primo grado.
Tale motivazione non integra i presupposti della compensazione ai sensi dell’art. 92 c.p.c. Il giudice d’appello, a fronte della mancata impugnazione della decisione di merito, non poteva porre a fondamento della compensazione argomenti che non poteva più esprimere alla luce del passaggio in giudicato della decisione di accoglimento.
La Corte accoglie quindi il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Benevento, in persona di diverso magistrato, perché provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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