Inefficace il potere inibitorio esercitato oltre il termine di trenta giorni dalla SCIA alternativa al permesso di costruire (TAR Puglia n. 885 del 11.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il potere inibitorio dell’Amministrazione in materia di SCIA alternativa al permesso di costruire deve essere esercitato nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, ai sensi dell’art. 19, comma 6-bis, legge n. 241/1990 e dell’art. 23, comma 6, d.P.R. n. 380/2001. La successiva presentazione di una documentazione integrativa, volta a comunicare modifiche dimensionali all’intervento già segnalato, non fa decorrere un nuovo termine per l’esercizio del potere di controllo, se l’opera era già inclusa nel progetto complessivo oggetto della segnalazione originaria. Il provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività adottato dopo la scadenza del termine è inefficace ex art. 2, comma 8-bis, legge n. 241/1990, ferma restando la possibilità per l’Amministrazione di intervenire in autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies della medesima legge.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria di un complesso sportivo, aveva presentato al Comune una SCIA alternativa al permesso di costruire per un progetto di riqualificazione funzionale, comprendente anche la realizzazione di una struttura di copertura di due campi da tennis. Nel febbraio 2025, la società aveva trasmesso una documentazione integrativa per comunicare modeste modifiche dimensionali al progetto. Con provvedimento del successivo marzo 2025, l’Amministrazione comunale comunicava l’inefficacia della SCIA, ritenendo l’intervento non assentibile in via diretta.

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento, deducendone l’illegittimità per il tardivo esercizio del potere inibitorio, per la contraddittorietà con precedenti determinazioni e per l’erronea interpretazione delle norme tecniche di attuazione del Piano urbanistico generale.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto dirimente la censura relativa alla violazione del termine per l’esercizio del potere inibitorio. Richiamato l’art. 23, comma 6, d.P.R. n. 380/2001, il Collegio ha osservato che il termine perentorio per l’adozione dell’ordine motivato di non effettuare l’intervento è di trenta giorni, ai sensi dell’art. 19, comma 6-bis, legge n. 241/1990.

Il termine per il controllo dell’Amministrazione decorre dalla ricezione della SCIA del 16 agosto 2022, con la quale la società aveva segnalato l’inizio dell’attività relativa all’intero progetto di recupero funzionale dell’area sportiva, ivi inclusa la copertura dei due campi da tennis. La successiva integrazione documentale del febbraio 2025, riguardando solo modifiche dimensionali all’intervento già segnalato, non poteva far sorgere un nuovo termine per l’esercizio del potere inibitorio. Ad avviso del Collegio, la circostanza che il privato, nell’ambito di un unico intervento, abbia presentato più segnalazioni non consente all’Amministrazione un esercizio frazionato del potere di controllo.

L’atto impugnato, adottato a termine abbondantemente spirato, è stato quindi ritenuto inefficace ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, legge n. 241/1990, norma che espressamente sanziona con l’inefficacia i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività adottati dopo la scadenza dei termini previsti dall’art. 19, commi 3 e 6-bis. Il TAR ha precisato che tale conclusione non preclude all’Amministrazione l’esercizio del potere di autotutela ex art. 21-nonies, qualora ne ricorrano i presupposti.

L’esercizio intempestivo del potere è stato infine ritenuto contrario al canone di buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990, lesivo del ragionevole affidamento del privato nella legittimità dell’utilizzo della SCIA. Il ricorso è stato conseguentemente accolto, con annullamento dell’atto impugnato e condanna dell’Amministrazione alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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