Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Marche n. 190 del 14.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo di conformarsi al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro e ne dichiara l’obbligo di integrale esecuzione. La costituzione solo formale della parte resistente, che non opponga alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, non incide sull’accertamento dell’inottemperanza. All’Amministrazione va assegnato un termine per provvedere e, per il caso di inutile decorso, va nominato il Commissario ad acta. La richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere rigettata quando la sola nomina del Commissario sia sufficiente in funzione acceleratoria del sollecito adempimento.

Il Fatto

Il giudice del lavoro, con sentenza passata in giudicato, ha accertato il diritto della ricorrente a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e ha condannato il Ministero all’assegnazione delle somme indicate in sentenza per gli anni scolastici di riferimento, con interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724 del 1994.

Formatosi il giudicato, la ricorrente ha agito davanti al giudice amministrativo per l’ottemperanza, lamentando che l’Amministrazione non ha eseguito il titolo. Il Ministero si è costituito con memoria formale. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale del 29 gennaio 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso, ritenendo decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della sua proposizione, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.

Nel merito il ricorso è stato giudicato fondato, non essendo stato eseguito il titolo posto a fondamento dell’iniziativa. In presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine anzidetto, la resistente — costituita solo formalmente — non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.

Il giudice ha quindi dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, assegnando il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di inutile decorso, è stato nominato Commissario ad acta il dirigente competente, che assumerà le funzioni su istanza del creditore e adotterà ogni atto necessario all’adempimento, anche avvalendosi della struttura regionale.

È stata invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento: la sola nomina del Commissario è stata ritenuta sufficiente in funzione acceleratoria.

Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, la resistente è stata condannata al pagamento degli importi liquidati, con distrazione a favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a., anche tenuto conto di quanto statuito da Cons. Stato, sez. VII, n. 9289 del 2025.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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