Scioglimento del contratto nel concordato non travolge la clausola di competenza territoriale (Cass. civ. Sez. II n. 15713 del 12.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di scioglimento del contratto adottato ex art. 169-bis r.d. n. 267/1942 nell’ambito del concordato preventivo libera il debitore dalle prestazioni non ancora eseguite, ma non incide sui diritti sorti dalle prestazioni già eseguite, delle quali il contratto resta titolo. Ne consegue che la clausola contrattuale derogatoria della competenza territoriale conserva piena efficacia allorché il creditore agisca in forza del contratto per ottenere il pagamento di prestazioni già eseguite. La previsione dell’art. 169-bis, che fa sopravvivere allo scioglimento la sola clausola compromissoria, è norma speciale e non è suscettibile di interpretazione analogica estesa ad altre clausole.

Il Fatto

Una società appaltatrice, ammessa al concordato preventivo in continuità aziendale, ottenne ex art. 169-bis legge fallimentare la sospensione e poi lo scioglimento del contratto di appalto concluso con la committente. Dopo lo scioglimento, la stessa appaltatrice depositò ricorso per decreto ingiuntivo avanti il Tribunale di Bolzano, invocando il foro del pagamento delle obbligazioni pecuniarie ex art. 20 cod. proc. civ., per il corrispettivo delle prestazioni eseguite.

La committente si oppose eccependo l’incompetenza territoriale e richiamando la clausola del contratto che attribuiva competenza esclusiva al Tribunale di Bologna. Il Tribunale di Bolzano accolse l’eccezione, dichiarò la propria incompetenza e la nullità del decreto ingiuntivo, ritenendo che lo scioglimento ex art. 169-bis non incidesse sulla clausola di competenza. Avverso tale sentenza l’appaltatrice propose ricorso per regolamento di competenza.

La Motivazione della Corte

La ricorrente ha sostenuto che lo scioglimento del contratto, liberando la parte da tutte le relative clausole, travolgesse anche la clausola derogatoria della competenza; ha aggiunto che la norma è speciale e che la sentenza impugnata ne avrebbe fatto un’applicazione analogica, estendendo alla competenza territoriale la regola dettata per la sola clausola compromissoria.

La Corte ha ricostruito la portata dell’art. 169-bis r.d. 267/1942, come modificato dal d.l. 27 giugno 2015 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 132. La nozione di contratti pendenti è stata ricondotta, sul piano sistematico, a quella di rapporti pendenti di cui all’art. 72 legge fallimentare, richiamando Cass. Sez. I n. 11524 del 2020: rilevano le fattispecie negoziali non compiutamente eseguite da entrambe le parti al momento della domanda di concordato.

Il punto decisivo è la distinzione tra prestazioni ancora da eseguire e prestazioni già eseguite. Lo scioglimento determina la liberazione dall’obbligo di proseguire nell’esecuzione e fa venir meno il diritto della controparte di pretenderla. Esso, invece, non tocca le prestazioni già eseguite né i diritti che da esse derivano. Il contratto resta quindi il titolo del credito azionato e continua a produrre effetti tra le parti in relazione a quanto già eseguito almeno da una di esse.

Da qui la conseguenza: poiché l’appaltatrice ha chiesto il pagamento del corrispettivo in forza delle previsioni contrattuali, non vi è ragione per non ritenere valida ed efficace anche la clausola sulla competenza territoriale esclusiva. Diverso sarebbe stato se la domanda avesse riguardato questioni insorte in relazione allo scioglimento del contratto: in tal caso sarebbe sopravvissuta la sola clausola compromissoria, secondo la specifica previsione dell’art. 169-bis.

Il ricorso è stato pertanto rigettato, con conferma della competenza del Tribunale di Bologna, già correttamente individuato nell’interpretazione della clausola contrattuale. Il termine per la riassunzione davanti al giudice competente è di tre mesi dal deposito dell’ordinanza; il giudice adito provvederà anche sulle spese. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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