Omessa pronuncia in appello sull’estensione della domanda risarcitoria al produttore (Cass. civ. Sez. II n. 7949 del 25.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra il vizio di omessa pronuncia, deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., la sentenza di appello che, pur dando conto della domanda di estensione del risarcimento al produttore, ometta di decidere su di essa. L’eccezione di inammissibilità della domanda, proposta per la prima volta in cassazione, non è proponibile. Nel giudizio di legittimità, inammissibile è la censura di violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. che si sostanzi nel mero mancato esame di documenti, poiché essa si risolve nel vizio di motivazione non denunciabile ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ..

Il Fatto

Una società acquirente convenne in giudizio la venditrice di pneumatici per far accertare i vizi di sedici di essi, chiedendo la riduzione del prezzo e il risarcimento del danno. La venditrice chiamò in garanzia la propria fornitrice, che a sua volta evocò la società produttrice e, in via riconvenzionale, domandò il pagamento del prezzo di altri pneumatici forniti in forza di un nuovo accordo.

Il Tribunale accolse la domanda risarcitoria e la riconvenzionale, disponendo le manleve a catena. La Corte d’appello respinse il gravame, ravvisando nella vicenda una nuova compravendita e non una semplice sostituzione di merce difettosa. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, articolato in tre sotto-motivi, è dichiarato infondato. Quanto al vizio di omessa pronuncia sulla risoluzione del contratto originario, la Corte rileva che il giudice d’appello, pur senza esaminare espressamente la declaratoria, ha comunque risposto alla tesi dell’appellante secondo cui la fornitura dei nuovi pneumatici costituiva adempimento dell’obbligo di sostituzione della merce difettosa.

Il secondo e il terzo sotto-motivo sono inammissibili. A fronte di un doppio accertamento conforme di primo e secondo grado, l’impugnazione della sentenza d’appello incontra la preclusione dell’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ. La censura di violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è deducibile solo se si alleghi che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disattese prove legali, come chiarito da Cass. n. 6774 del 01/03/2022; nel caso concreto il mancato esame dei documenti ricade nel vizio di motivazione non denunciabile.

Il secondo motivo, sulla quantificazione del danno e sulla mancata inclusione del prezzo pagato per i beni sostitutivi, è inammissibile perché distonico rispetto alla decisione impugnata: la Corte d’appello ha accertato che quel prezzo fu corrisposto in adempimento di una specifica pattuizione, e non può essere riqualificato come voce di danno.

Il terzo motivo è fondato. La Corte d’appello, dopo aver dato conto della richiesta di riforma in punto di danno e di condanna della produttrice, ha omesso di pronunciarsi su di essa: sussiste il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. L’eccezione di inammissibilità della domanda, in quanto proposta con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., non è proponibile per la prima volta in sede di legittimità, mentre la questione di merito sull’assenza di titolo va rimessa al giudice del rinvio.

La sentenza è quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese dell’intero processo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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