Inapplicabile nel 2015 il calcolo forfetario dell’imposta sulle scommesse (Cass. civ. Sez. V n. 15716 del 12.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta unica sulle scommesse, le nuove modalità di determinazione dell’imponibile forfetario — coincidente con il triplo della media della raccolta provinciale desunta dal totalizzatore nazionale — introdotte dall’art. 1, comma 644, lett. g), della l. n. 190 del 2014, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016 per effetto della proroga disposta dall’art. 1, comma 926, lett. d), della l. n. 208 del 2015. Trattandosi di proroga dei termini originariamente fissati, essa opera nei confronti di tutti i soggetti che non hanno aderito alla regolarizzazione, a prescindere dalla data di inizio dell’attività. Il contrasto tra motivazione e dispositivo determina nullità della sentenza solo se insanabile e tale da compromettere la conoscibilità della statuizione; la mera incoerenza motivazionale non integra l’ipotesi di cui all’art. 156, comma 2, cod. proc. civ. e non è censurabile come vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
Il Fatto
La controversia riguarda una pluralità di avvisi di accertamento emessi per il recupero dell’imposta unica sul gioco relativi agli anni 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 e 2015. I contribuenti, tra cui una società di scommesse estera e i titolari di centri di trasmissione dati, impugnavano gli atti impositivi.
La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Toscana accoglieva parzialmente gli appelli riuniti, escludendo l’applicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa ed escludendo l’operatività del nuovo calcolo forfetario per il periodo d’imposta 2015. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ricorreva per cassazione con due motivi. I contribuenti rimanevano intimati, senza svolgere difese.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, l’Agenzia denunciava la nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo, sostenendo che la motivazione, nel punto in cui riteneva infondato il motivo sull’esimente dell’incertezza normativa per il periodo successivo alla l. n. 220 del 2010, avrebbe dovuto condurre all’accoglimento degli appelli incidentali, mentre il dispositivo rigettava “nel resto”.
La Corte dichiara il motivo inammissibile perché non coglie la ratio decidendi. Richiamando la propria giurisprudenza (Cass. n. 26974/2018, n. 26077/2016, n. 21618/2019, n. 37079 del 2022, n. 5939 del 2018), ribadisce che il contrasto tra motivazione e dispositivo assume rilievo solo se insanabile e tale da rendere inconoscibile il contenuto della statuizione; quando sussiste una parziale coerenza tra i due, divergenti solo su un piano quantitativo ed ancorati a un elemento obiettivo, si configura un mero errore materiale. Nella specie, il giudice di appello ha ritenuto infondati tutti gli appelli, con esclusione della sola doglianza sull’imponibile 2015, e il dispositivo ha coerentemente disposto l’accoglimento parziale e il rigetto dei restanti appelli, ivi compreso quello incidentale.
La Corte chiarisce che l’eventuale incoerenza attiene al solo contenuto della motivazione, per l’omessa pronuncia sull’appello incidentale relativo alla medesima questione sanzionatoria, ma tale vizio non poteva essere censurato attraverso il denunciato contrasto tra motivazione e dispositivo.
Con il secondo motivo, l’Agenzia deduceva la violazione dell’art. 1, comma 644, lett. g), della l. n. 190 del 2014, come integrato dall’art. 1, comma 926, lett. d), della l. n. 208 del 2015, sostenendo che la modifica decorresse dal 1° gennaio 2016 solo per i soggetti attivi successivamente al 30 ottobre 2014.
La Corte rigetta la doglianza. Ricostruisce il quadro normativo: l’originario comma 643 consentiva la regolarizzazione entro il 31 gennaio 2015 ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014 non collegati al totalizzatore nazionale; il comma 644 dettava la disciplina per i soggetti non aderenti, prevedendo il calcolo forfetario con decorrenza dal 1° gennaio 2015. La legge di stabilità 2016 ha prorogato i termini, sostituendo “1° gennaio 2015” con “1° gennaio 2016” nella lett. g). Trattandosi, dunque, di proroga (cfr. Cass. n. 24213 del 2023 e n. 25989 del 2022), le nuove modalità di determinazione dell’imposta si applicano dal 1° gennaio 2016 nei confronti di tutti i soggetti non regolarizzati, a prescindere da quando hanno iniziato l’attività. Il ricorso è quindi rigettato, senza statuizione sulle spese.
Nota della Redazione
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