Revocatoria, gratuità presunta per la donazione modale (Cass. civ. Sez. 3 n. 15944 del 24.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria, la donazione modale di cui all’art. 793 c.c. costituisce atto a titolo gratuito, con conseguente operatività della presunzione di conoscenza del pregiudizio in capo al donatario. La diversa qualificazione come donazione remuneratoria ai sensi dell’art. 770, secondo comma, c.c. esige l’allegazione di servizi resi e di una certa equivalenza economica tra il valore dell’attribuzione e quello dei servizi stessi. La violazione dell’art. 2729 c.c. è deducibile per cassazione solo allorché il giudice di merito fondi la presunzione su fatti storici privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, e non quando la critica si risolva nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica alternativa. L’erronea attribuzione dell’onere della prova ex art. 2697 c.c. è ravvisabile solo nell’ipotesi in cui il giudice lo abbia addossato a una parte diversa da quella onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie, non già quando la censura concerna la valutazione delle prove.

Il Fatto

La società creditrice agiva in giudizio per la revoca dell’atto di cessione stipulato tra due fratelli, in quanto lesivo delle sue ragioni creditorie, derivanti da una sentenza penale di condanna per truffa nei confronti di uno di essi. Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d’Appello, rigettando l’appello dei convenuti, confermava la decisione, qualificando l’atto dispositivo come donazione modale a titolo gratuito. I soccombenti proponevano ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di doglianza.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente scrutinato il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per l’asserita mancata valutazione di documenti concernenti procedure espropriative. Il motivo è stato dichiarato inammissibile, osservando che la violazione dell’art. 2697 c.c. è ravvisabile solo nella diversa ipotesi di attribuzione dell’onere probatorio a una parte diversa da quella che ne era gravata, e non già nella valutazione delle prove compiuta dal giudice. Allo stesso modo, la dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c. presuppone che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, attività questa non configurabile nel caso di specie.

Quanto al secondo motivo, incentrato sulla qualificazione giuridica del contratto, la Corte ha ricordato che il procedimento di qualificazione consta di due fasi: la prima, consistente nella ricerca della comune volontà dei contraenti, è accertamento di fatto riservato al giudice di merito; la seconda, concernente l’inquadramento della volontà nello schema legale, è verificabile in sede di legittimità. Nel merito, la richiesta qualificazione in termini di donazione remuneratoria ex art. 770 c.c. è stata ritenuta infondata, in quanto la norma invocata presuppone l’allegazione di servizi resi e di una certa equivalenza economica tra l’attribuzione e i servizi, allegazione del tutto assente nel caso di specie, essendosi i ricorrenti limitati a un generico rinvio a deposizioni testimoniali non riprodotte.

Il terzo motivo, concernente la violazione dell’art. 2729 c.c. in relazione alla valutazione degli elementi presuntivi posti a fondamento della scientia damni della cessionaria, è stato parimenti dichiarato inammissibile. La censura, infatti, non era stata articolata adeguatamente, risolvendosi nella mera negazione dell’inferenza probabilistica degli elementi considerati dal giudice di merito, senza allegare specifiche indicazioni sulle possibili conseguenze differenti da trarre dall’esame congiunto dei fatti.

In ragione dell’inammissibilità e infondatezza dei motivi, la Corte ha rigettato il ricorso, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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