Inammissibile l’appello tributario senza deposito della ricevuta di spedizione (Cass. civ. Sez. V n. 34746 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario il deposito, nel termine di trenta giorni dalla proposizione, dell’originale dell’appello notificato o di copia dello stesso, unitamente alla copia della ricevuta di spedizione, è previsto a pena di inammissibilità dall’art. 22, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, richiamato dall’art. 53, comma 2. L’adempimento attiene al riscontro della stessa tempestività della costituzione e la sua omissione è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, non essendo sanata dalla costituzione del convenuto. Non integra la ricevuta di spedizione il mero deposito dell’avviso di ricevimento, salvo che in esso la data di spedizione risulti asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica o timbro datario, ovvero la ricezione sia certificata dall’ente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione.

Il Fatto

La vicenda trae origine dall’impugnazione di avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2005-2007. La contribuente aveva proposto ricorsi che il giudice di primo grado aveva accolto; la Commissione tributaria regionale della Sicilia, in riforma della decisione, aveva invece rigettato le domande, accogliendo l’appello del Comune.

Avverso tale pronuncia la contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistito dal Comune con controricorso. La questione decisiva concerne la regolarità della costituzione in appello dell’ente locale e, in particolare, l’osservanza dell’onere di deposito della ricevuta di spedizione dell’atto di impugnazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via pregiudiziale il secondo motivo, con cui la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 53 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. Il motivo è ritenuto fondato, sulla scia di un precedente tra le stesse parti (ordinanza n. 13813 del 22 maggio 2019), con conseguente assorbimento del primo motivo, relativo alla notifica degli avvisi tramite poste private.

Il punto centrale è che il Comune appellante non ha depositato la ricevuta di spedizione dell’impugnazione. La Corte ricorda che tale deposito è imposto a pena di inammissibilità dalla norma, allo scopo di consentire il controllo della regolarità e della tempestività dell’appello.

Il Collegio sottolinea che l’omissione è rilevabile d’ufficio e non è sanata dalla costituzione del convenuto, come espressamente stabilito dall’art. 22, secondo comma, d.lgs. n. 546/1992. Viene richiamato il principio secondo cui la rituale costituzione, ancorata alla spedizione e non alla ricezione del ricorso, esige il deposito dell’originale notificato o di copia, insieme alla copia della ricevuta di spedizione, con la conseguenza che il ricorso è inammissibile (Cass. Sez. V, 09/08/2016, n. 16758).

La Corte rileva inoltre che la sentenza impugnata non evidenzia che dalla ricezione dell’appello risulti comunque la data di spedizione, poiché la motivazione si limita a richiamare il deposito dell’atto presso la Commissione. Soccorre il principio per cui il deposito del solo avviso di ricevimento non integra la ricevuta di spedizione, salvo che la data sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica o timbro datario, o che la ricezione sia certificata entro il termine di decadenza (Cass. Sez. Un., 29/05/2017, n. 13452).

Ne segue l’accoglimento del secondo motivo, l’assorbimento del primo, la cassazione della sentenza impugnata senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti, e la dichiarazione di inammissibilità dell’appello del Comune. Il controricorrente è condannato alle spese del giudizio di legittimità e dell’appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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