Privilegio ex art. 2752 cod. civ. esteso al credito regionale per tassa (Cass. civ. Sez. V n. 13714 del 16.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il credito della regione a statuto ordinario derivante dall’omesso pagamento della tassa automobilistica regionale è assistito dal privilegio generale sui mobili previsto dall’art. 2752, terzo comma, cod. civ. Il privilegio non è limitato ai tributi di comuni e province, poiché l’espressione «legge per la finanza locale» va riferita a tutte le disposizioni che disciplinano i tributi degli enti territoriali e non a una singola legge istitutiva d’imposta. L’estensione alla regione si fonda su un’interpretazione estensiva, e non analogica, giustificata dalla comune appartenenza di regione, comune e provincia alla categoria degli enti territoriali ai sensi dell’art. 114 Cost. La qualificazione della tassa automobilistica come tributo proprio derivato della regione non osta al riconoscimento del privilegio, che risponde allo scopo di assicurare all’ente la provvista dei mezzi necessari all’adempimento dei compiti istituzionali.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto l’ammissione allo stato passivo del fallimento di una società del credito vantato da una regione per omesso pagamento di tasse automobilistiche. Il Tribunale, confermando la decisione del giudice delegato, ha riconosciuto il credito come chirografario, escludendo il privilegio di cui all’art. 2752, terzo comma, cod. civ.
Il giudice di merito ha motivato il proprio dissenso rispetto alla giurisprudenza di legittimità, rilevando che la norma riferisce il privilegio ai soli enti locali e che la definizione contenuta nell’art. 2 del d.lgs. n. 267/2000 non comprende le regioni. La regione ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi; il Procuratore generale si è espresso per l’accoglimento.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla qualificazione della tassa automobilistica. Dal 1° gennaio 1993 l’art. 23 del d.lgs. n. 504/1992 ha attribuito alle regioni a statuto ordinario l’intera tassa, che ha assunto la denominazione di tassa automobilistica regionale. Secondo il giudice delle leggi, si tratta di un tributo proprio derivato della regione, la cui disciplina resta nella competenza esclusiva dello Stato.
Il Collegio affronta poi il nodo centrale: se il credito regionale per tassa automobilistica sia assistito dal privilegio generale sui mobili. La norma subordina il privilegio a quello dello Stato e lo riferisce ai crediti per imposte e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale. L’espressione, già da tempo, non indica una legge specifica, ma tutte le disposizioni che disciplinano i tributi degli enti locali.
Su questa base la Corte dà continuità all’orientamento secondo cui, in sede di ammissione al passivo fallimentare, deve riconoscersi alla regione il privilegio sul credito tributario per tassa automobilistica. Il riconoscimento si giustifica per lo scopo di assicurare all’ente territoriale la provvista dei mezzi economici necessari all’adempimento dei compiti istituzionali, saldandosi al concetto di finanza locale contenuto nella norma.
Il passaggio decisivo riguarda la definizione di enti locali. La Corte ritiene errato assegnare all’art. 2 del TUEL il peso determinante riconosciutogli dal provvedimento impugnato: la normativa sul riparto dei privilegi e quella sull’ordinamento degli enti locali operano su piani diversi. Comuni, province e regioni condividono invece la natura di enti territoriali, conferita dall’art. 114 Cost.; la connotazione territoriale è la nota comune che legittima l’interpretazione estensiva, non analogica, della disposizione.
L’accoglimento dei primi tre motivi, strettamente connessi, assorbe la questione di legittimità costituzionale sollevata in via subordinata. La Corte cassa il decreto e, decidendo nel merito senza necessità di ulteriori accertamenti, riconosce il privilegio invocato. Le spese dei gradi di merito sono compensate, in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza; quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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