Responsabilità della beneficiaria di scissione e necessità di avviso prodromico (Cass. civ. Sez. V n. 25437 del 16.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La società beneficiaria di una scissione risponde in via solidale dell’obbligazione tributaria della società scissa, per IVA e accessori, quando i fatti genetici dell’obbligazione siano anteriori all’operazione straordinaria. La responsabilità deriva ex lege dall’operazione e si estende anche al passivo indeterminato o accertato successivamente, restando irrilevante la consapevolezza soggettiva della beneficiaria. Non è pertanto necessario che alla beneficiaria sia previamente notificato un avviso di accertamento o un avviso bonario. Resta invece rimesso al giudice del rinvio l’accertamento sull’adeguatezza della motivazione della cartella in relazione agli accessori calcolati dopo l’operazione.
Il Fatto
Una cartella di pagamento per IVA relativa al periodo d’imposta 2009 veniva notificata alla società, in qualità di coobbligata solidale, per il debito di un’altra società. La responsabilità traeva origine da una scissione del 2012, con trasferimento del patrimonio a una società poi incorporata nella contribuente.
La debitrice principale aveva ricevuto una comunicazione di irregolarità per il modello Unico 2009 e aveva ottenuto il pagamento dilazionato, salvo decadere dal beneficio per l’omesso versamento dalla sesta rata nel 2013. La cartella veniva impugnata sia dalla debitrice principale sia dalla coobbligata. Il giudice di primo grado annullava la cartella; l’appello dell’Agenzia delle entrate veniva rigettato, con conferma fondata su un duplice ordine di ragioni: la mancata motivazione della cartella e l’assenza di un atto prodromico idoneo a consentire la verifica dell’an e del quantum. Ricorre l’Agenzia, deducendo violazione degli artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, 54-bis d.P.R. n. 633/1972 e 1292 cod. civ.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale la Corte esamina il fallimento della società, dichiarato anteriormente alla sentenza d’appello. Richiamando Cass. n. 34867 del 2022 e Cass. n. 18804 del 2021, afferma che l’interruzione del processo è prevista a tutela della parte colpita dall’evento e che solo questa può far valere l’irregolare prosecuzione. Nel processo tributario, l’art. 43, secondo comma, d.lgs. n. 546/1992 fissa il dies a quo della riassunzione dalla dichiarazione dell’interruzione. Trattandosi di nullità relativa, e non essendo stata eccepita dalla società rimasta intimata, si procede oltre.
Sul merito, la Corte ricostruisce la fattispecie. La cartella non deriva dal solo controllo automatizzato, ma dalla decadenza dalla rateizzazione: l’art. 3-bis d.lgs. n. 462/1997 prevede l’iscrizione a ruolo dei residui importi in misura piena, senza ulteriori adempimenti. La posizione della beneficiaria non è però quella di chi risponde come mera garante: essa succede nella titolarità dei rapporti della scissa.
Decisivo è il richiamo alla sentenza della Corte di giustizia UE del 29 luglio 2024, causa C-713/22, LivaNova, secondo cui il debito IVA sorge dal compimento delle operazioni imponibili e, se anteriori alla scissione, attraggono la responsabilità solidale della beneficiaria (Cass. n. 15477 del 2022). La responsabilità si estende a qualsiasi elemento del passivo, anche indeterminato o accertato dopo, purché riconducibile a fatti anteriori (Cass. n. 6675 del 2025; Cass. n. 8367 del 2026; Cass. n. 5766 del 2026).
Ne consegue il principio per cui rileva solo l’anteriorità dei fatti genetici alla scissione, senza che occorra un previo atto prodromico. La prima censura è quindi fondata.
Il secondo motivo è pure fondato. Quanto all’imposta, la beneficiaria era in grado di conoscere la situazione debitoria tramite i propri organi, anche alla luce dell’art. 2506-bis cod. civ. (Cass. n. 23171 del 2026), e la comunicazione di irregolarità era antecedente alla scissione. Quanto agli accessori, calcolati dal mancato versamento della rata scaduta nel 2013, il giudice del rinvio dovrà verificare se la cartella risulta motivata, applicando Sezioni Unite n. 22281 del 2022 e Cass. n. 19893 del 2023. Il ricorso è accolto, con cassazione e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio.
Nota della Redazione
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