Udienza tributaria da remoto e vizio di costituzione del giudice (Cass. civ. Sez. V n. 20836 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario l’udienza pubblica da remoto, autorizzata dall’art. 27 del d.l. 137 del 2020, può svolgersi validamente solo con modalità audiovisiva, secondo quanto richiamato dall’art. 16, comma 4, del d.l. 119 del 2018 e dal Decreto Direttoriale RR46 del MEF. La presenza del solo collegamento telefonico di un componente del collegio non assicura né la visione né l’audizione della discussione e fa venir meno il nucleo minimo di pubblicità dell’udienza. Ne consegue un vizio di costituzione del giudice, per composizione non regolare del collegio ex art. 2, comma 5, d.lgs. 545 del 1992, che integra la nullità insanabile della sentenza ai sensi dell’art. 158 cod. proc. civ., applicabile per il richiamo dell’art. 1, comma 2, d.lgs. 546 del 1992.
Il Fatto
Una società contribuente impugna la sentenza della C.T.R. della Lombardia che, in riforma della decisione di primo grado, aveva riconosciuto la debenza dell’imposta comunale sulla pubblicità per l’anno 2018 in relazione a mezzi pubblicitari consistenti in c.d. figurati. La C.T.R. aveva ritenuto tali installazioni assoggettabili a imposta, escludendo la natura di immagini artistiche e l’operatività delle esenzioni invocate, e aveva accolto l’appello dell’ente impositore.
La società propone ricorso per cassazione con due motivi. Il primo denuncia la nullità della sentenza e del procedimento di appello per violazione della disciplina emergenziale sulle udienze da remoto. Il secondo censura la qualificazione dei figurati come messaggio pubblicitario.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è ritenuto fondato e assorbe l’esame del secondo. Dal verbale dell’udienza del 17 maggio 2021 risulta che uno dei componenti del collegio era in collegamento meramente telefonico, mentre la difesa della ricorrente era assente.
La Corte ricostruisce il quadro normativo. L’art. 27 del d.l. 137 del 2020, nel testo modificato dalla l. 176 del 2020, autorizza lo svolgimento delle udienze pubbliche tributarie da remoto e richiama, per le modalità, l’art. 16 del d.l. 119 del 2018. Quest’ultima disposizione, al comma 4, pretende un collegamento audiovisivo idoneo ad assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto. Il Decreto Direttoriale RR46 del MEF ribadisce la medesima regola.
Da qui la conclusione del giudice di legittimità. L’unica modalità che consente di tenere validamente l’udienza pubblica da remoto è quella audiovisiva. Essa sola rende l’udienza non in presenza quanto più simile a quella in presenza, perché permette ai partecipanti di vedere e sentire le persone collegate, garantendo l’effettività del contraddittorio nella discussione orale.
La presenza del solo collegamento telefonico di un componente del collegio non permette invece di ritenere che egli abbia visto la discussione, né assicura che l’abbia udita, giacché gli altri partecipanti interagivano in videoconferenza. Viene così meno quel nucleo minimo di pubblicità che la normativa emergenziale considera irrinunciabile.
Sul piano processuale si configura un vizio di costituzione del giudice: il collegio non risulta regolarmente composto, dovendosi considerare non validamente presente uno dei componenti, in contrasto con l’art. 2, comma 5, d.lgs. 545 del 1992, che impone il numero invariabile di tre votanti. L’integrazione del vizio ex art. 158 cod. proc. civ. comporta la nullità insanabile della sentenza impugnata, che è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui è rimessa anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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