Correzione errore materiale per omessa distrazione spese al difensore antistatario (Cass. civ. Sez. V n. 4576 del 21.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’omessa distrazione delle spese di giudizio in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario, pur in presenza di espressa richiesta, costituisce un errore materiale correggibile ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ. Il procedimento di correzione ha natura amministrativa e non contenziosa: non è pertanto configurabile una parte vittoriosa e una soccombente, con la conseguenza che non si provvede sulle spese del relativo giudizio. La correzione incide sul solo dispositivo, mediante aggiunta dell’inciso omesso, senza modificare la sostanza della decisione.

Il Fatto

Con una precedente ordinanza la Corte, rigettando il ricorso, aveva condannato la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in un importo comprensivo di esborsi, spese generali, c.p.a. e i.v.a. Nel giudizio di legittimità era stata tuttavia formulata espressa richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore che si era dichiarato antistatario. Il dispositivo non aveva recepito tale richiesta.

La società istante ha quindi proposto ricorso per la correzione dell’errore materiale, deducendo la mancata distrazione delle spese in favore del legale antistatario. L’Ufficio è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla natura dell’omissione. Il difetto di distrazione non è frutto di una scelta valutativa, ma di un mero errore materiale: la richiesta era stata avanzata e il presupposto della dichiarazione di antistatarietà sussisteva già all’esito dell’esame degli atti del giudizio concluso con la pronuncia da correggere.

Il rimedio esperibile è quello della correzione degli errori materiali, secondo l’indirizzo richiamato dalla stessa Corte (Cass. Sez. Un. n. 16037/2010). L’intervento non incide sul contenuto decisorio, ma ripristina la corrispondenza tra quanto richiesto e quanto statuito nel dispositivo.

Sul governo delle spese del procedimento correttivo la Corte richiama la propria giurisprudenza più recente (Cass. Sez. 5^, 6 febbraio 2024, n. 5079). Il procedimento ex art. 391-bis cod. proc. civ. ha natura amministrativa: non è possibile individuare, all’esito dello stesso, una parte vittoriosa e una parte soccombente. Ne deriva che non vi è luogo a provvedere sulle spese giudiziali.

La Corte accoglie dunque il ricorso e dispone che nel dispositivo dell’ordinanza oggetto di correzione, dopo l’inciso «parte soccombente», sia aggiunto l’inciso relativo alla distrazione delle somme in favore del difensore dichiaratosi antistatario, con mandato alla Cancelleria per le annotazioni di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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