Scrittura privata del terzo e libero apprezzamento del giudice (Cass. civ. Sez. I n. 3227 del 08.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il disconoscimento della scrittura privata ex art. 214 c.p.c. priva di efficacia probatoria soltanto il documento scritto o sottoscritto dalla parte contro cui è prodotto, non anche la scrittura proveniente da un terzo. Quest’ultima non è soggetta alla disciplina sostanziale dell’art. 2702 c.c. né a quella processuale dell’art. 214 c.p.c., e costituisce prova atipica di valore indiziario, il cui contenuto è contestabile con ogni mezzo e può concorrere a fondare il convincimento del giudice insieme agli altri dati probatori acquisiti. Ne consegue che la corrispondenza a verità del documento proveniente da terzi è rimessa al libero apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, ove sorretta da motivazione logica e coerente.

Il Fatto

Una società aveva adito il Tribunale per ottenere il risarcimento dei danni derivati dalla revoca di un contributo concesso ai sensi della legge n. 488/1992. La revoca era stata fondata sull’utilizzo, nella fase di accesso all’agevolazione, di una lettera di referenze attestante la capacità patrimoniale di uno dei soci, risultata provenire solo apparentemente dall’istituto bancario indicato, che l’aveva disconosciuta.

Il Tribunale e, in sede di appello, la Corte d’Appello di Roma avevano respinto la domanda risarcitoria, ritenendo legittima la revoca. La società ha proposto ricorso per cassazione, contestando la validità del disconoscimento in assenza del soggetto che appariva autore del documento e l’apprezzamento delle risultanze istruttorie.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare il profilo del disconoscimento. Secondo l’orientamento consolidato, l’onere di cui all’art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c. grava esclusivamente sul soggetto che appare autore della sottoscrizione, non su chi contesta l’opponibilità del documento. Quando la scrittura viene contestata, essa non rileva come prova legale e la sua corrispondenza a verità è affidata al libero apprezzamento del giudice.

Il collegio richiama la recente ordinanza n. 9329/2024, secondo cui il disconoscimento ex art. 214 c.p.c. priva di efficacia probatoria solo il documento proprio della parte contro cui è prodotto, non la scrittura del terzo, che resta utilizzabile anche se disconosciuta e può essere ritenuta inattendibile pur in assenza di contestazione dell’autenticità. Richiama altresì la Cass. n. 20814/2018 e la Cass. n. 35649/2022, che a sua volta richiama le Sezioni Unite n. 15169/2010: la scrittura privata proveniente da un terzo estraneo alla lite non incontra la disciplina dell’art. 2702 c.c. né dell’art. 214 c.p.c. ed è contestabile con ogni mezzo.

Applicando tali principi, la lettera di referenze è stata sempre contestata e va considerata documento proveniente da un terzo: essa deve essere vagliata quanto a forma, provenienza e contenuto nell’ambito della valutazione complessiva del materiale probatorio, senza applicare gli art. 214 e ss. c.p.c. La doglianza sull’impossibilità di proporre querela di falso è ritenuta non chiara e comunque priva di pregio, poiché la querela su scrittura del terzo è ammessa solo in ipotesi specifiche, non ricorrenti nel caso concreto.

I motivi relativi all’apprezzamento delle prove sono inammissibili: essi mirano a una diversa lettura del materiale istruttorio, preclusa al giudice di legittimità, che non può riesaminare il merito ma solo controllare la correttezza logico-giuridica dell’esame di merito. La Corte richiama la ordinanza n. 32505/2023 e la Cass. n. 10927/2024. Il motivo sull’operato del Ministero è parimenti inammissibile e comunque assorbito, poiché la revoca trova fondamento nell’utilizzo della lettera falsa. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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