Errore revocatorio per mancato esame dell’adesione alla rottamazione-quater: revocata l’ordinanza di rigetto e sospeso il processo (Cass. civ. Sez. 2 n. 1820 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto revocatorio di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. consiste nella mancata percezione di un fatto, decisivo e pacifico tra le parti, emergente dagli atti processuali, che abbia condotto il giudice a una pronuncia fondata su una falsa rappresentazione della realtà processuale. Tale errore ricorre quando la Corte di legittimità, pur avendo la parte ritualmente depositato l’istanza di adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 1, comma 235, della legge n. 197/2022 e la ricevuta dell’inoltro della stessa, non abbia considerato tale documentazione, omettendo di valutare la richiesta di sospensione del processo ai sensi del comma 236 della medesima disposizione. L’adesione al condono e la produzione della documentazione attestante i pagamenti rateali costituiscono circostanza decisiva, idonea a determinare, in caso di positivo scrutinio, la sospensione del giudizio e la sua eventuale successiva estinzione. La valutazione della sussistenza dell’errore di fatto non involge il merito della controversia, ma attiene alla sola corrispondenza tra la decisione e gli atti del processo.
Il Fatto
La ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo che, confermando la decisione del Tribunale, aveva rigettato l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione emessa dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli per violazione dell’art. 110 TULPS. Con ordinanza n. 30148/2024, questa Corte aveva rigettato il ricorso, senza considerare che la ricorrente, in pendenza del giudizio di legittimità, aveva aderito alla c.d. rottamazione-quater e aveva depositato la relativa documentazione, chiedendo la sospensione del processo. Avverso tale ordinanza, la contribuente ha proposto ricorso per revocazione ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., deducendo un errore di fatto e/o una svista materiale e/o percettiva nella mancata valutazione dell’intervenuta adesione al condono.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ha accertato che la ricorrente aveva effettivamente depositato, nel corso del giudizio di legittimità, la ricevuta di presentazione dell’istanza di adesione alla definizione agevolata e la successiva comunicazione dell’Agenzia delle entrate recante l’indicazione della somma dovuta e il piano di rateazione. Il Collegio ha riconosciuto che la mancata percezione di tale documentazione, unitamente alla richiesta di sospensione del processo, integra gli estremi dell’errore omissivo-percettivo con natura revocatoria, consistito nell’avere deciso il ricorso nel merito senza considerare la pendenza della procedura di definizione agevolata.
La Corte ha ritenuto l’errore decisivo, in quanto la parte che aveva aderito al condono e che aveva fornito la prova del pagamento delle rate fino a novembre 2025, con il prossimo adempimento fissato per febbraio 2026, poteva legittimamente aspirare allo scrutinio dell’istanza di sospensione del processo, ai sensi dell’art. 1, comma 236, della legge n. 197/2022. Quest’ultima disposizione prevede, infatti, che i giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ricompresi nella dichiarazione di adesione sono sospesi dal giudice, dietro presentazione di copia della dichiarazione, e che l’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione della documentazione attestante i pagamenti effettuati.
Superato positivamente il giudizio rescindente, la Corte è passata a quello rescissorio, accogliendo la richiesta di sospensione del processo. Il Collegio ha precisato che si tratta di un giudizio sommario e allo stato, essendo la declaratoria di estinzione subordinata al riscontro dell’esatto adempimento del piano rateale alla scadenza del periodo dilatorio. La natura interlocutoria della decisione ha esonerato la Corte dallo statuire sulle spese del giudizio, atteso che l’epilogo del processo resta sospeso.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 391-bis c.p.c. – Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione
- Art. 395 c.p.c. – Casi di revocazione