La cessione del credito ex art. 58 T.U.B. comporta il trasferimento automatico del contratto autonomo di garanzia (Cass. civ. Sez. 3 n. 12145 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La cessione del credito ai sensi dell’art. 58 T.U.B. comporta il trasferimento automatico al cessionario del contratto autonomo di garanzia, ancorché atipico e prestato da soggetto diverso dalla banca cedente, senza che sia richiesto il consenso del garante. L’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale ha funzione di opponibilità della cessione e non costituisce, di per sé, prova dell’avvenuto trasferimento del credito: il cessionario è tenuto a produrre il contratto di cessione solo quando il debitore ne contesti l’esistenza, mentre, in assenza di contestazione, l’avviso e gli estratti contabili possono assumere valore di prova indiziaria sufficiente della riconducibilità del credito all’operazione.

Il Fatto

In seguito a un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Salerno per il saldo debitore di un conto corrente, la garante proponeva opposizione, deducendo la natura fideiussoria della propria obbligazione e il relativo limite del massimale garantito. Il giudice di primo grado qualificava invece l’impegno come contratto autonomo di garanzia, escludendone la natura accessoria rispetto al rapporto principale e rigettando l’opposizione.

La banca creditrice era stata posta in liquidazione coatta amministrativa e i crediti erano stati ceduti, ex art. 58 T.U.B., dapprima a un’altra banca e successivamente, in blocco, alla società cessionaria. La Corte d’appello di Salerno rigettava il gravame della garante, dichiarando inammissibile la doglianza relativa al massimale ed escludendo l’incedibilità della garanzia autonoma. Avverso tale sentenza la garante proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, con il quale la ricorrente lamentava la violazione dell’art. 345 c.p.c. per essere stata ritenuta nuova una questione che assumeva già dedotta nel giudizio di primo grado. Il motivo è stato reputato privo dei requisiti di specificità e autosufficienza prescritti dall’art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c., per non avere la ricorrente indicato puntualmente in quale atto processuale la questione fosse stata sollevata. La censura, inoltre, si sostanziava in una critica all’interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione, nella specie non riscontrabili.

Il secondo motivo, concernente l’art. 58 T.U.B. e la legittimazione attiva della cessionaria, è stato invece dichiarato infondato. La S.C. ha ribadito il principio, già affermato da Cass. Sez. III n. 16962 del 2024, secondo cui la garanzia autonoma segue automaticamente la sorte del credito ceduto, pur in assenza del vincolo di accessorietà che caratterizza la fideiussione. L’art. 58, comma 3, T.U.B., in combinato disposto con l’art. 1263 c.c., dispone che privilegi e garanzie, anche atipiche, conservano validità ed efficacia a favore del cessionario, senza necessità di formalità o adempimenti ulteriori.

Quanto al profilo probatorio, la Corte ha precisato che la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale non integra, di per sé, la prova dell’avvenuto trasferimento del credito, avendo la funzione di rendere la cessione opponibile al debitore. L’onere di produrre il contratto di cessione grava sul cessionario soltanto quando il debitore ne contesti l’esistenza; quando invece la controversia riguardi la sola riconducibilità del credito all’operazione, l’avviso pubblicato e gli estratti contabili possono costituire prova indiziaria sufficiente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1263 c.c.

Tutte le 24 sentenze sull'art. 1263 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *