Legittimazione del cessionario del credito ad agire in revocatoria e limiti del sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. 3 n. 15949 del 24.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il cessionario del credito, cui il cedente abbia conferito anche il potere di agire in giudizio, è titolare di una legittimazione processuale non esclusiva rispetto a quella originaria del rappresentato, potendo quest’ultimo subentrargli in qualunque momento del processo. L’azione revocatoria può essere esercitata direttamente dal cessionario del credito, il quale è legittimato a far valere la dichiarazione di inefficacia degli atti pregiudizievoli, senza che rilevi l’eventuale diversa intestazione formale della domanda, ove la qualità di mandatario risulti dall’atto introduttivo. In sede di legittimità, la contestazione della titolarità del credito azionato, se non specificamente sollevata in primo grado, non può essere proposta per la prima volta in appello o in cassazione, operando il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. proposta da una banca, dichiarando di agire in nome e per conto della società cessionaria del credito, nei confronti di alcuni debitori e delle società conferitarie, al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia di atti di conferimento di beni in società lussemburghesi, ritenuti pregiudizievoli delle proprie ragioni creditorie. La banca agiva quale mandataria della cessionaria, la quale era subentrata nel credito in forza di un’operazione di cessione in blocco.
Il Tribunale di Savona accoglieva la domanda, dichiarando l’inefficacia degli atti di conferimento. La Corte d’Appello di Genova rigettava l’appello proposto dai convenuti, confermando la decisione di primo grado. I soccombenti proponevano ricorso per cassazione, articolando sette motivi di doglianza.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i sette motivi di ricorso, tutti incentrati su presunti vizi procedurali e sulla contestazione della legittimazione attiva della società cessionaria, evidenziandone l’infondatezza o l’inammissibilità.
Con riferimento al primo motivo, la Corte ha richiamato il principio per cui il procuratore generale ad negotia, cui siano conferiti anche poteri di rappresentanza processuale, diviene titolare di una legittimazione processuale non esclusiva. Ciò implica che il rappresentato può subentrare in qualunque momento, senza che l’avvenuto conferimento del mandato al difensore comporti che il rappresentante appaia come l’unica parte legittimata. L’indicazione, nell’atto di citazione, della qualità di mandataria è sufficiente a radicare la legittimazione.
La Corte ha inoltre precisato che la dichiarazione di inefficacia degli atti pregiudizievoli può sempre essere fatta valere dal cessionario del credito, citando il precedente delle Sezioni Unite in materia. La sentenza di accoglimento dell’azione revocatoria giova ope legis al cessionario, il quale subentra nella medesima posizione del creditore originario.
Quanto ai motivi concernenti la dedotta nullità della sentenza per omessa pronuncia o per vizio di motivazione, la Corte ha rilevato che essi si fondano sull’erroneo presupposto di una confusione tra i ruoli di creditrice originaria e cessionaria. I giudicanti di merito hanno accertato la titolarità del credito in capo alla cessionaria, accertamento insindacabile in questa sede in quanto sorretto da motivazione sufficiente. La Corte ha escluso la formazione di un giudicato interno incompatibile con tale ricostruzione, nonché la violazione del principio di non contestazione, essendo stata la titolarità del credito pacifica tra le parti in primo grado.
La Corte ha infine dichiarato inammissibile il motivo con cui si lamentava la tardiva produzione di documenti, in quanto la documentazione non era stata assunta a fondamento della decisione. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., per aver agito in giudizio con mala fede o colpa grave.
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Nota della Redazione
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