Scuola paritaria, servizio pre-ruolo non equiparabile a fini mobilità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16708 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il servizio di insegnamento prestato presso le scuole paritarie non è equiparabile a quello svolto nelle scuole statali ai fini dell’attribuzione del punteggio utile per le operazioni di mobilità, in difetto di una disposizione speciale che in tal senso si esprima. La legge n. 62/2000, istitutiva delle scuole paritarie, ha garantito agli alunni un trattamento equipollente a quello della scuola statale quanto al valore del titolo di studio e alla qualità del servizio, ma non ha equiparato il rapporto di lavoro del docente paritario a quello instaurato con la scuola statale, né ha esteso alla scuola paritaria il regime già vigente per la scuola pareggiata. L’art. 485 d.lgs. n. 297/1994, che riconosce rilevanza al servizio pre-ruolo, non è richiamato dall’art. 1-bis d.l. n. 250/2005, che ha elencato le disposizioni del Testo Unico estese alle scuole paritarie. Non sussiste contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, perché la comparabilità tra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato va esclusa quando le prestazioni siano rese alle dipendenze di datori di lavoro diversi.

Il Fatto

Il docente aveva proposto ricorso davanti al Tribunale di Vasto, che lo aveva parzialmente accolto ordinando al Ministero di riformulare la graduatoria per la mobilità relativa all’anno scolastico 2016/2017. Il giudice di primo grado aveva attribuito all’attività di insegnamento svolta in istituti scolastici paritari il medesimo punteggio previsto per il servizio prestato presso le scuole statali.

La Corte d’Appello di L’Aquila aveva respinto il gravame del Ministero, ritenendo illegittimo il CCNI dell’8 aprile 2016 nella parte in cui riconosceva il solo servizio prestato fino al 31 agosto 2008 nelle scuole paritarie primarie che avessero mantenuto lo status di parificate. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, resistito dal docente con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata contrasta con l’orientamento costante della Corte in tema di ricostruzione della carriera, espresso a partire da Cass. n. 32386/2019 e proseguito da numerose pronunce successive. Da tale indirizzo si è esclusa l’asserita equiparabilità del servizio prestato presso la scuola paritaria a quello svolto negli istituti statali ai fini del punteggio utile per la mobilità, in difetto di una disposizione speciale che in tal senso si esprima.

La Corte ricostruisce la disciplina. Il legislatore, con la legge n. 62/2000, ha voluto garantire agli alunni delle scuole paritarie un trattamento equipollente a quello della scuola statale, ma non ha equiparato il rapporto di lavoro del docente paritario né ha esteso alla scuola paritaria il regime in precedenza vigente per la scuola pareggiata. L’art. 356 d.lgs. n. 297/1994, per il pareggiamento, richiedeva identità dei corsi, modalità di reclutamento non dissimili da quelle statali e pieno allineamento del trattamento economico; proprio tali condizioni giustificavano la rilevanza del servizio pre-ruolo riconosciuta dall’art. 485 del medesimo Testo Unico. Per la scuola paritaria, invece, la legge si è limitata a richiedere il titolo di abilitazione e contratti individuali conformi ai contratti collettivi nazionali “di settore”, senza imporre l’assimilazione del trattamento a quello del comparto scuola.

Il superamento del previgente regime ha enucleato un’unica categoria di scuola paritaria, senza estendervi tutti i requisiti già richiesti per il pareggiamento. La tesi dell’applicazione ai docenti paritari della disciplina dettata per gli istituti pareggiati è smentita dall’art. 1-bis d.l. n. 250/2005, che ai commi 6 e 7 ha indicato le disposizioni del Testo Unico estese alle scuole paritarie senza includervi l’art. 485, pur avendo presente la problematica della ricostruzione della carriera.

Nessun profilo di illegittimità costituzionale è ravvisabile: la Corte costituzionale, con sentenza n. 180/2021, ha escluso l’irragionevolezza dell’art. 485 d.lgs. n. 297/1994 come interpretato dalla giurisprudenza, ribadendo il carattere eccezionale delle norme che attribuiscono un beneficio a determinate categorie di soggetti. Non sussiste neppure contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro, perché la comparabilità tra lavoratore a termine e dipendente a tempo indeterminato va esclusa quando le prestazioni, seppure qualitativamente sovrapponibili, siano rese alle dipendenze di datori di lavoro diversi, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia.

In accoglimento del ricorso la sentenza è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda. La complessità della questione, sulla quale la giurisprudenza di merito ha espresso orientamenti contrastanti, giustifica l’integrale compensazione delle spese dell’intero processo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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