Pensione privilegiata per aggravamento e decorrenza dal momento della nuova domanda (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 500 del 29.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della pensione privilegiata per infermità già ascritta a tabella B e dipendente da causa di servizio può essere successivamente riconosciuto in tabella A quando ne sia accertato l’aggravamento. In tal caso la decorrenza del trattamento pensionistico non retroagisce alla domanda iniziale, ma decorre dal momento in cui l’aggravamento è stato accertato e domandato. Il giudice contabile, nel valutare la classificazione tabellare, si conforma al giudizio tecnico del consulente d’ufficio e alle determinazioni medico-legali dell’amministrazione, quando essi risultino logicamente coerenti, completi e correttamente motivati sulla base della documentazione sanitaria. La circostanza che le evidenze scientifiche della maggiore gravità siano successive alla prima domanda non consente di anticipare la decorrenza richiesta.

Il Fatto

Il ricorrente, militare in congedo, aveva subito un infortunio durante il servizio da cui era derivata un’infermità alla spalla destra, riconosciuta dipendente da causa di servizio. Con decreto del Ministero della Difesa n. 84 del 20.3.1997, la patologia era stata ascritta alla tabella B, con concessione di un’indennità una tantum per tre annualità, effettivamente corrisposta.

Ritenendo errata la diagnosi e la classificazione, il ricorrente ha impugnato quel provvedimento davanti alla Corte dei conti, chiedendo il riconoscimento della pensione privilegiata in tabella A, categoria 8, dalla data del congedo, oltre interessi e rivalutazione. Nel corso del giudizio ha proposto domanda di aggravamento ai sensi dell’art. 70 del d.P.R. 1092/1973; in esito a tale domanda il Ministero ha riconosciuto la pensione privilegiata con decorrenza dal 1° marzo 2020.

La Motivazione della Corte

Il Ministero si è costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso per intervenuta acquiescenza al provvedimento impugnato. La presentazione della domanda di aggravamento nel 2020 doveva, secondo il convenuto, essere letta come tacita accettazione del decreto del 1997 e come scelta incompatibile con l’impugnazione giudiziale.

Nel merito, l’amministrazione ha sostenuto l’infondatezza della domanda, difendendo l’attendibilità delle valutazioni della CMO e ricordando che la diversa ascrivibilità tra le due tabelle non dipende dal carattere cronico della patologia, ma dalla gravità dell’infermità, secondo la classificazione delle tabelle annesse al d.P.R. n. 915/1978. In subordine ha eccepito la prescrizione dei ratei.

La Corte ha disposto consulenza tecnica d’ufficio con ordinanza n. 107/2021, affidando all’Ufficio medico-legale del Ministero della Salute il quesito sulla natura cronica e irreversibile dell’infermità e sulla sua eventuale classificazione pensionistica. Nel corso delle operazioni peritali l’amministrazione ha attribuito la pensione privilegiata per aggravamento con decorrenza dal 1° marzo 2020.

Il consulente, esaminata la documentazione e il verbale della CMO del 2021, ha confermato la decorrenza dal marzo 2020, escludendo che il quadro clinico del 1995, antecedente alle valutazioni strumentali successive, fosse inquadrabile in una categoria della tabella A ai sensi del d.P.R. 834/1981, perché privo di una valutazione funzionale certificata.

Il giudice ha ritenuto la relazione peritale logicamente coerente, completa e correttamente motivata, in linea con le determinazioni ministeriali e con il rispetto del contraddittorio tecnico fra le parti. Non ravvisando elementi per discostarsi dal giudizio tecnico, ha condiviso le conclusioni del perito e ha riconosciuto il diritto alla pensione privilegiata per aggravamento, confermando la classificazione in tabella A, categoria 8.

La domanda, come puntualizzata in udienza, volta a ottenere la decorrenza dalla richiesta iniziale del 1993, è stata pertanto rigettata. Le spese sono state compensate in ragione della particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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