Aliquota di rendimento del 2,44% negata al militare transitato nei ruoli civili (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 132 del 04.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973 riserva l’aliquota di rendimento del 2,44% al solo personale militare che cessa dal servizio militare. La disposizione ha carattere tassativo e non tollera interpretazioni estensive. Al soggetto transitato nei ruoli civili della difesa, cessato dal servizio come dipendente civile, non spetta la riliquidazione della pensione con il computo più favorevole previsto dalla norma invocata. Rileva, a tal fine, la situazione soggettiva esistente al momento della cessazione dal servizio, non la precedente appartenenza ai ruoli militari.

Il Fatto

Il ricorrente aveva prestato servizio presso la Marina militare e, cessato dal servizio militare per inidoneità, era transitato nei ruoli civili dell’amministrazione della difesa. Con successivo decreto gli veniva riconosciuta un’infermità dipendente da causa di servizio e il conseguente equo indennizzo.

Al momento del pensionamento l’INPS gli conferiva la pensione anticipata con il sistema misto, senza riconoscergli l’aliquota di rendimento del 2,44% riservata al personale militare. L’istituto negava la rideterminazione del trattamento pensionistico per la non appartenenza del ricorrente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. Di qui il ricorso, con cui si lamentava la violazione dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995 e dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973.

La Motivazione della Corte

Il Giudice monocratico rigetta il ricorso, ritenendo corretta la ricostruzione fattuale dell’amministrazione previdenziale. Al ricorrente era stata erogata la pensione di anzianità, espressamente richiesta, computando tutta la contribuzione versata, sia da militare sia da civile.

Il punto decisivo è temporale e soggettivo: al momento del pensionamento il ricorrente non rientrava nei ruoli militari e non poteva quindi beneficiare dell’aliquota richiesta. Questa è applicabile, per espressa previsione normativa, al solo personale militare che cessa dal servizio. La disposizione, osserva il Giudice, ha carattere tassativo e non ammette interpretazioni estensive.

Sul punto la decisione richiama la giurisprudenza contabile già espressa, secondo cui la norma invocata fa espresso riferimento al personale militare: chi al momento della cessazione del servizio apparteneva al ruolo civile dei dipendenti del Ministero della Difesa non può invocarla (Corte dei conti, Sez. giurisd. Sardegna, 2 febbraio 2023, n. 16).

Tale assunto è confermato dal Giudice d’appello, secondo cui l’appellato, cessato dal servizio come civile, non può vantare alcun diritto alla riliquidazione della pensione con l’applicazione del computo più favorevole previsto dall’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, che disciplina espressamente la pensione spettante al personale militare (Corte dei conti, Sez. giurisd. d’app. Sicilia, 29 marzo 2024, n. 55).

Alla luce di tali rilievi il ricorso è rigettato. La peculiarità della questione giustifica la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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