Controlli interni degli enti locali: adeguatezza del sistema e margini di miglioramento (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 11 del 05.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di controlli interni degli enti locali, l’art. 148 TUEL attribuisce alla Sezione regionale di controllo il compito di verificare l’adeguatezza funzionale e l’effettivo funzionamento del sistema integrato dei controlli. Il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, incentrato sul parere di regolarità tecnica e sul parere di regolarità contabile, costituisce presupposto imprescindibile delle altre tipologie di controllo. La completezza del quadro regolamentare non basta: occorre la concreta attuazione dei controlli di regolarità successiva, di gestione, strategico, sugli equilibri finanziari, sugli organismi partecipati non quotati, sulla qualità dei servizi e sull’attuazione del PNRR. Il controllo successivo di regolarità amministrativa non può fondarsi su estrazione puramente casuale, ma su tecniche di campionamento fondate sulla valutazione del rischio. All’Ente è richiesto di comunicare le iniziative adottate per superare le criticità riscontrate.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per le Marche ha esaminato i referti sul funzionamento del sistema dei controlli interni trasmessi da un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, relativi agli esercizi 2020 e 2021, redatti in forma di questionario secondo le linee guida annuali della Sezione delle Autonomie.

Dall’analisi dei referti sono emerse criticità nell’organizzazione e nell’attuazione dei controlli interni. La Sezione ha quindi avviato un’istruttoria, con nota di richiesta di chiarimenti, alla quale l’Ente ha risposto fornendo precisazioni anche in merito alle misure consequenziali adottate a seguito di una precedente deliberazione della stessa Sezione.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo di riferimento. A partire dal d.lgs. n. 286/1999, il legislatore ha potenziato le funzioni di controllo interno delle autonomie locali, parallelamente alla riduzione dei controlli di legittimità sugli atti. Il d.l. n. 174/2012, convertito con modificazioni, ha ridisegnato l’assetto del TUEL, innovando le tipologie di controllo e rendendo più stringente il controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile, disciplinato dall’art. 147, comma 1, TUEL, è finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sia in fase preventiva sia successiva. Nella fase preventiva rileva il ruolo del responsabile del servizio finanziario, preposto alla salvaguardia degli equilibri. Nella fase successiva, il controllo è espletato sotto la direzione del Segretario comunale, secondo i principi di revisione aziendale, ma non può prescindere da una ragionata tecnica di campionamento fondata sul rischio potenziale di irregolarità.

Quanto al controllo di gestione, la Sezione sottolinea che esso è propedeutico all’implementazione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale affidabile, idoneo a fornire indicazioni su costi, ricavi e adeguatezza delle risorse. Il controllo strategico è diretto a valutare la programmazione alla luce dei risultati effettivamente ottenuti. Il controllo sugli equilibri finanziari, ex art. 147-quinquies TUEL, garantisce il costante monitoraggio della gestione di competenza, dei residui e di cassa.

In merito al controllo sulle società partecipate, l’art. 147-quater TUEL impone all’Ente di dotarsi di un idoneo sistema informativo volto a rilevare i rapporti finanziari, la situazione contabile e gestionale, i contratti di servizio, la qualità dei servizi e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Il controllo sulla qualità dei servizi, ex art. 147, comma 2, lett. e), TUEL, deve fondarsi su verifiche di gradimento metodiche e cadenzate, non episodiche.

La Sezione esamina infine i controlli sull’emergenza COVID-19, sul lavoro agile e sull’attuazione del PNRR, raccomandando di proseguire le iniziative avviate, di adeguare il sistema di misurazione della performance alla nuova organizzazione del lavoro e di costruire una governance locale idonea a coordinare i soggetti coinvolti nell’attuazione di milestone e target. All’esito, accerta la presenza di un adeguato sistema di controllo preventivo, ma rileva margini di miglioramento nei controlli successivi, di gestione, strategico e sugli organismi partecipati non quotati, e richiede all’Ente di comunicare le iniziative intraprese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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