Segreto professionale del difensore: serve autorizzazione successiva all’eccezione (Cass. civ. Sez. V n. 17225 del 26.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Qualora durante l’accesso in locali destinati all’esercizio di attività professionale i verificatori intendano esaminare documenti per i quali venga eccepito il segreto professionale, l’art. 52, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972 esige «in ogni caso» un’autorizzazione del Procuratore della Repubblica o dell’autorità giudiziaria più vicina. Tale autorizzazione, poiché diviene necessaria solo a seguito dell’opposizione del segreto, deve intervenire successivamente all’eccezione e con specifico riferimento ai documenti per i quali l’esigenza si è manifestata. È pertanto illegittima, e determina l’inutilizzabilità degli elementi acquisiti, l’autorizzazione preventiva e generica rilasciata prima dell’eccezione. L’eccezione processuale del contribuente circa la validità della nomina del nuovo difensore è respinta: la procura non apposta in calce o a margine degli atti processuali non è idonea, restando la parte rappresentata dal difensore rinunciante.
Il Fatto
Un contribuente, esercente attività professionale, riceveva un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria rettificava la dichiarazione dei redditi per un determinato anno, contestando l’omessa o parziale fatturazione dei compensi professionali, con riprese ai fini IRPEF, IRAP e IVA.
I rilievi si fondavano su documenti rinvenuti durante un accesso eseguito dalla Guardia di Finanza presso lo studio del professionista, tra cui un block notes asseritamente integrante una contabilità parallela. Il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale era respinto; la decisione era poi riformata in appello dai giudici regionali, che annullavano l’atto impositivo. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, resistito dal contribuente.
La Motivazione della Corte
Esaminati i due motivi, la Corte disattende anzitutto le eccezioni di inammissibilità. Il ricorso espone i fatti necessari e illustra con chiarezza i motivi; non ricorre l’ipotesi dell’art. 360-bis n. 1) c.p.c., non essendosi stabilizzato un orientamento contrario alla tesi della ricorrente.
Sul primo motivo, la Corte muove dalla lettura coordinata dei primi tre commi dell’art. 52 del D.P.R. n. 633 del 1972. La disposizione esige l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica per l’esame di documenti in relazione ai quali sia eccepito il segreto professionale, ferma restando la norma dell’art. 103 c.p.p.
La Corte sottolinea che, poiché l’atto diviene necessario solo a seguito dell’opposizione del segreto, esso non può che intervenire dopo l’eccezione e con riferimento specifico ai documenti secretati: non basta un’autorizzazione preventiva e generica, quale quella rilasciata nella specie.
Il richiamo alle Sezioni Unite n. 11082/2010 consolida tale conclusione: l’autorizzazione è atto interno al procedimento fiscale, sindacabile dal giudice tributario, e il suo contenuto motivazionale «deve essere necessariamente correlato» alla comparativa valutazione delle contrapposte ragioni, cioè dei motivi dell’eccezione e delle ragioni di necessità della verifica. La CTR calabrese si è attenuta a tali regole, dichiarando inutilizzabili i dati tratti dal block notes secretato.
Non si versa, precisa la Corte, in un accertamento fondato su elementi di indagini penali svolte senza le formalità del codice di rito, richiamando Cass. Sez. Un. n. 6315/2009 e Cass. n. 631/2012. Il secondo motivo è inammissibile, perché la CTR non ha negato in astratto la valenza indiziaria della contabilità parallela, ma ha negato l’utilizzabilità del documento per il vizio di acquisizione. Il ricorso è rigettato, con regolazione delle spese; la richiesta di distrazione non è accolta, essendo ormai estinto il mandato.
Nota della Redazione
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