Rateizzazione imposta scommesse, resta l’obbligo di fideiussione capiente per il concessionario (Cass. civ. Sez. V n. 20301 del 20.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’abrogazione, per la generalità dei contribuenti, dell’obbligo di prestare fideiussione per debiti superiori a euro 50.000,00 ai fini della rateizzazione prevista dall’art. 3 bis del d.lgs. n. 462 del 1997 non fa venir meno l’obbligo, per il concessionario abilitato alla raccolta delle scommesse, di adeguare, ove si riveli incapiente, la garanzia già prestata per lo svolgimento dell’attività ai sensi dell’art. 24 del d.l. n. 98 del 2011. La disposizione speciale in materia di imposte sul gioco non è derogata dalla previsione generale sulla rateizzazione, poiché in quel sistema la fideiussione svolge un ruolo centrale ed è richiesta in via generale, non già ai soli fini del beneficio. Ne deriva che il concessionario che voglia usufruire della rateizzazione deve mantenere la garanzia idonea a coprire il debito per tutta la durata del piano.

Il Fatto

La società contribuente, concessionaria per la commercializzazione del gioco pubblico, aveva presentato istanza di rateizzazione del debito relativo all’imposta unica sulle scommesse per gli anni d’imposta 2015 e 2016. L’istanza era stata respinta perché subordinata alla prestazione di una garanzia non integralmente fornita. Avverso la cartella di pagamento la società aveva proposto ricorso, rigettato in primo grado.

La CGT II grado del Lazio, con sentenza n. 3715/04/23 del 21/06/2023, aveva respinto l’appello, ritenendo che la modifica dell’art. 3 bis del d.lgs. n. 462 del 1997 non avesse inciso sull’obbligo di idonea polizza fideiussoria del concessionario. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, che contestava la motivazione illogica della sentenza impugnata, è respinto. La Corte rileva che il riferimento errato a una disposizione non pertinente è un riconoscibile lapsus calami e non inficia il ragionamento logico del giudice di appello.

Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, involgono la questione centrale: la necessità o meno della garanzia fideiussoria. La Corte dichiara inammissibile la censura fondata sulla normativa convenzionale per difetto di autosufficienza, non essendo stata la stessa trascritta nelle parti rilevanti.

Nel merito, la Corte ribadisce che la modifica dell’art. 3 bis del d.lgs. n. 462 del 1997, intervenuta per la generalità dei contribuenti, non comporta la modifica dell’art. 24, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011 con riferimento agli obblighi dei concessionari. La disposizione speciale in materia di imposte sulle scommesse non è derogata dalla previsione generale, poiché la fideiussione è richiesta in via generale e non ai soli fini della rateizzazione.

Il concessionario assume la qualifica di agente contabile, con conseguente assoggettamento alla responsabilità contabile, come affermato dalle Sezioni Unite n. 232 del 10/04/1999 e n. 13330 del 01/06/2010. Il dato centrale è il maneggio di pubblico denaro e la ratio della garanzia è assicurare la correttezza dell’entrata fiscale.

Quanto al quarto motivo, la Corte conferma il principio per cui alla parte pubblica assistita da propri funzionari spetta la liquidazione delle spese, con la riduzione del venti per cento dei compensi, richiamando Cass. n. 27634 del 11/10/2021. Il ricorso è rigettato, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *