Simulazione relativa e fatture per operazioni inesistenti: è evasione, non elusione (Cass. civ. Sez. 5 n. 17043 del 30.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nozione di operazioni inesistenti, rilevante in ambito penale-tributario, ricomprende anche l’ipotesi della simulazione relativa, allorché il negozio giuridico rappresentato nei documenti fiscali sia, nella sostanza, diverso da quello effettivamente posto in essere dalle parti. In tal caso, la fattura emessa ha ad oggetto una prestazione che non poteva essere fatturata dal soggetto apparente, ma doveva essere dichiarata dal percettore quale reddito da lavoro dipendente, configurandosi una fattispecie di evasione fiscale per dichiarazione infedele, e non di elusione. Le dichiarazioni rese dal contribuente in sede di interrogatorio formale nel corso delle indagini penali sono pienamente utilizzabili nel processo tributario quale elemento indiziario, anche unico.
Il Fatto
A seguito di una verifica della Guardia di Finanza, emergeva che il contribuente, d’accordo con le società datrici di lavoro, aveva costituito con il coniuge una società immobiliare, della quale era amministratore unico. Tale società emetteva fatture per canoni di locazione nei confronti delle società datrici, con lo scopo di occultare un concordato aumento della retribuzione. L’Amministrazione finanziaria accertava un maggior reddito da lavoro dipendente per l’anno d’imposta 2009, recuperando maggiori imposte IRPEF, interessi e sanzioni. La Commissione tributaria provinciale aveva inizialmente accolto il ricorso del contribuente, ma la Commissione tributaria regionale, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate, aveva confermato la legittimità dell’accertamento.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato d’ufficio la tardività della memoria illustrativa depositata dal ricorrente, in quanto il termine, calcolato “a ritroso” rispetto all’udienza, scadeva l’8 maggio 2026 e non l’11 maggio, applicando la proroga prevista dall’art. 155 c.p.c. per i termini che cadono di domenica o di sabato.
Nel merito, la Corte ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, ritenendoli infondati. Con riferimento al primo motivo, concernente la dedotta contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, la Corte ha chiarito che il vizio di contraddittorietà sussiste solo quando le affermazioni contenute in una sentenza si elidono a vicenda, rendendo incomprensibile l’iter logico-giuridico. Nel caso di specie, tale vizio non sussiste, poiché la C.T.R. aveva correttamente distinto tra la materiale esistenza dei contratti di locazione, che erano reali e avevano avuto esecuzione, e la loro funzione simulatoria, volta ad occultare la reale natura dell’erogazione come integrazione della retribuzione.
Quanto alla nozione di inesistenza giuridica delle operazioni, la Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento (tra le molte, Cass. pen. n. 45114/2022), affermando che essa si verifica quando il negozio rappresentato nei documenti fiscali sia diverso da quello effettivamente voluto dalle parti. Nel caso esaminato, il contratto realmente voluto era un patto modificativo del contratto di lavoro, mentre quello formalmente stipulato era un contratto di locazione, con la conseguenza che la fattura emessa per i canoni aveva ad oggetto una prestazione che non poteva essere fatturata dalla società immobiliare, ma doveva essere dichiarata dal lavoratore quale reddito da lavoro dipendente.
La Corte ha altresì precisato che le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale nel corso delle indagini penali sono pienamente utilizzabili nel processo tributario quale elemento indiziario, anche unico, richiamando il precedente di Cass. n. 9593/2019. Infine, ha ritenuto corretta la qualificazione della vicenda in termini di evasione e non di elusione, poiché il meccanismo simulatorio consentiva di non versare i contributi previdenziali e di risparmiare sull’IRPEF, rendendo irrilevante che i redditi fondiari fossero stati dichiarati dalla società.
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