Scatti pensionistici al militare inidoneo transitato nei ruoli civili (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 133 del 13.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio previsto dall’art. 4, comma 1, D.Lgs. 165/1997 spetta al personale delle Forze armate cessato dal servizio per qualsiasi causa, con la sola esclusione del collocamento in congedo a domanda. L’opzione per il transito nei ruoli civili, esercitata ai sensi dell’art. 14, comma 5, D.Lgs. 266/1999, non costituisce congedo a domanda e non incide sulla causa della cessazione dal servizio militare, che resta l’accertata inidoneità al servizio di carriera. Il beneficio opera quindi anche quando l’interessato prosegua il servizio attivo presso la stessa amministrazione in ruolo civile, non essendo previsto alcun requisito di cessazione da ogni rapporto di lavoro. Il giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti ha cognizione piena sul rapporto, senza struttura impugnatoria, e resta estraneo all’annullamento degli atti amministrativi. La prescrizione quinquennale dei singoli ratei decorre dalla conoscenza del provvedimento di liquidazione e non dall’insorgenza del diritto.
Il Fatto
Il ricorrente, militare di carriera del Ministero della Difesa, era cessato dal servizio nel settembre 2007 a seguito di giudizio di inidoneità espresso dalla struttura sanitaria militare per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio. Alla cessazione era seguita l’attribuzione della pensione privilegiata, in cumulo con il trattamento retributivo goduto dopo il transito nei ruoli civili dello stesso Ministero.
Con decreto ministeriale, adottato in esecuzione di una sentenza di appello della Corte dei conti, l’amministrazione aveva rideterminato la decorrenza del trattamento di quiescenza senza includere nella base pensionabile i sei scatti dell’art. 4 D.Lgs. 165/1997. Il ricorrente ha impugnato quel decreto chiedendo il ricalcolo della pensione, gli arretrati, gli interessi e la rivalutazione. Il Ministero ha eccepito l’insussistenza dei presupposti del beneficio, sul rilievo che il transito era avvenuto su domanda dell’interessato, e in subordine la prescrizione quinquennale dei ratei. L’INPS ha eccepito il difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge l’eccezione dell’INPS. L’Istituto ha assunto la competenza alla determinazione diretta del trattamento di quiescenza del personale delle Forze armate solo dal 1° gennaio 2010, mentre la cessazione del ricorrente è del 2007. La legittimazione passiva dell’Istituto consegue comunque al suo ruolo di ordinatore secondario di spesa. La titolarità del rapporto in capo al Ministero deriva dall’adozione del decreto di rideterminazione.
Nel merito, il giudice ribadisce che il giudizio pensionistico non ha struttura impugnatoria: la cognizione è piena sull’an e sul quantum della pensione, con esclusione di ogni sindacato sui vizi di legittimità degli atti amministrativi.
La disposizione dell’art. 4, comma 1, D.Lgs. 165/1997 attribuisce i sei aumenti periodici “all’atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda”. Il beneficio, richiamando la Sez. Giur. Puglia n. 41 del 28 febbraio 2024, è connesso alla cessazione dal servizio militare e non è subordinato alla circostanza che l’interessato cessi anche dal servizio attivo presso lo stesso o altro datore di lavoro.
Nel caso concreto la cessazione è dipesa dal giudizio di inidoneità, seguito dal riconoscimento della pensione privilegiata. L’opzione per il transito nei ruoli civili è una possibilità prevista dalla legge proprio nell’ipotesi di cessazione dai ruoli militari per accertata inidoneità: essa è ininfluente rispetto alla causa della cessazione e non osta al beneficio. Il diritto alla pensione di privilegio, accertato con sentenza passata in giudicato, presuppone del resto la cessazione dal servizio di carriera. Cade quindi anche l’argomento del Ministero sulla necessità del pagamento di ulteriore contribuzione, argomento riferito ai soli militari cessati a domanda.
Quanto alla prescrizione, l’imprescrittibilità del diritto a pensione non si estende ai singoli ratei, che costituiscono obbligazioni scadenzate periodicamente. Ai sensi dell’art. 143, comma 5, D.P.R. 1092/1973 il termine non decorre prima che il provvedimento di liquidazione sia portato a conoscenza dell’interessato. Il ricorso ha comunque interrotto tempestivamente il termine. Il Ministero è condannato alle spese di lite, liquidate in Euro 500,00 oltre accessori; compensate le spese con l’INPS.
Nota della Redazione
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