Giudizio di conto improcedibile per il consegnatario di soli beni immobili (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 226 del 22.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni immobili di un ente locale non è agente contabile per debito di custodia, ma agente amministrativo per debito di vigilanza, e non è quindi tenuto alla resa del conto giudiziale. La nozione di agente contabile consegnatario, desumibile dalla disciplina di contabilità di Stato, presuppone una gestione di beni esclusivamente mobili, con presa in carico e scarico, esistenze iniziali e rimanenze finali e obbligo restitutorio, risultando incompatibile con la gestione di beni immobili. Ne consegue che, in presenza di un conto che elenca beni iscritti in inventario privi di univoca riferibilità a una gestione di magazzino, il giudizio di conto va dichiarato improcedibile per mancanza dell’oggetto.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda il rendiconto presentato dal consegnatario dei beni mobili e immobili di un Comune per l’esercizio 2019. Il Magistrato relatore ha chiesto la fissazione dell’udienza, rilevando che l’atto depositato contiene l’elenco generale dei beni iscritti in inventario, per i quali il consegnatario non avrebbe un debito di custodia ma un mero obbligo di vigilanza.
Secondo la relazione di deferimento, il conto giudiziale compete ai soli consegnatari per debito di custodia, mentre i consegnatari per debito di vigilanza, quali agenti amministrativi, sono tenuti soltanto al conto amministrativo. Il Magistrato istruttore ha quindi concluso per l’improcedibilità del giudizio. La Procura Regionale ha depositato le proprie conclusioni chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la restituzione degli atti all’Amministrazione, posizione ribadita oralmente all’udienza.
La Motivazione della Corte
La questione preliminare riguarda la perimetrazione della categoria degli agenti contabili consegnatari di beni tenuti alla resa del conto giudiziale e la possibilità di ricomprendervi i consegnatari di beni immobili. Il Collegio muove dall’art. 178 del regio decreto n. 827/1924, che include tra gli agenti contabili i consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato, e dagli artt. 22, 32 e 33 del medesimo Regolamento, che impongono la consegna dei soli oggetti mobili mediante inventario e il rendiconto dei consegnatari dei beni mobili.
Il riferimento decisivo è il d.P.R. n. 254/2002, il cui art. 6, comma 1, distingue i consegnatari che, in relazione alle modalità di gestione e rendicontazione, assumono la veste di agenti amministrativi per debito di vigilanza ovvero di agenti contabili per debito di custodia. Solo i secondi sono obbligati alla resa del conto giudiziale, ai sensi degli artt. 11 e 23, mentre ne sono esclusi i primi, ai sensi dell’art. 12.
La Corte ribadisce che tale disciplina di contabilità di Stato assume valenza generale e si applica anche agli enti locali, richiamando l’arresto della seconda Sezione d’appello n. 963 dell’11 dicembre 2017. L’art. 93 del T.U.E.L., pur riferendosi genericamente ai beni degli enti locali, va letto in chiave sistematica: le divergenze lessicali non autorizzano nozioni distinte per la contabilità statale e quella locale, come conferma l’uniformità del giudizio di conto disciplinato dal d.lgs. n. 174/2016.
La figura del consegnatario si caratterizza per un debito di materie, generi o oggetti esclusivamente mobili, afferente a gestioni di cassa o di magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali e obbligo restitutorio. Il concetto di debito di custodia presuppone la presa in carico e lo scarico dei beni ed è incompatibile con la gestione di immobili, come affermato dai precedenti citati, tra cui la Sezione giurisdizionale per l’Abruzzo n. 17 del 4 dicembre 2017 e la Sezione giurisdizionale per il Veneto n. 173 del 2016.
Nel caso concreto, il conto contiene una elencazione generale dei beni iscritti in inventario, tra i quali non sono univocamente individuabili beni mobili riferibili a una gestione di magazzino per i quali configurarsi un debito di custodia. Il convenuto è dunque qualificabile come agente amministrativo, non soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale, con conseguente improcedibilità del giudizio per mancanza dell’oggetto. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, stante la definizione in rito e l’assenza di costituzione.
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Nota della Redazione
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