Sei scatti stipendiali anche per la cessazione dal servizio a domanda (TAR Calabria n. 1344 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito con legge n. 472/1987, spetta anche al personale delle Forze di polizia che chieda il collocamento in quiescenza a domanda, purché in possesso dei requisiti dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. La disciplina dettata dalla norma riceve autonoma collocazione rispetto a quella dei presupposti della pensione di anzianità e non recepisce automaticamente le sopravvenienze normative in tema di età pensionabile. Il termine del 30 giugno indicato nel comma 2 non è assistito da alcuna sanzione decadenziale, poiché la relativa prescrizione è funzionale solo a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo. Il diritto al beneficio non è pertanto escluso dall’intervenuto spirare del termine, né dalla cessazione volontaria dal servizio.

Il Fatto

I ricorrenti, in servizio nell’Arma dei Carabinieri fino al collocamento in quiescenza a domanda, con 35 anni di servizio utile e 55 anni di età, agivano nei confronti dell’I.n.p.s. per l’accertamento del diritto al riconoscimento dell’indennità di buonuscita con il beneficio dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

Deducevano che i benefici non erano stati loro riconosciuti in sede di liquidazione del T.F.S., nonostante la cessazione dal servizio fosse avvenuta a domanda e fossero state formulate espresse richieste all’Istituto previdenziale. L’Ente si costituiva eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e sostenendo la mancanza dei presupposti del beneficio, per essere riservato alle sole cessazioni per età, inabilità e decesso, nonché la decadenza per il mancato rispetto del termine del 30 giugno.

La Motivazione della Corte

In rito il Collegio ha disatteso l’eccezione di carenza di legittimazione passiva dell’I.n.p.s., richiamando la giurisprudenza secondo cui l’unico soggetto obbligato a corrispondere il T.F.S. è il competente Ente previdenziale, nei cui esclusivi confronti va instaurata la controversia (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1231 del 2019).

Nel merito il Tribunale ha ritenuto fondate le censure, in conformità ai propri precedenti (T.A.R. Calabria, Sez. I, n. 22024 del 2025). Il Collegio ha distinto il regime dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, in materia di determinazione del T.F.S. per il personale delle Forze di polizia, dal regime dei presupposti della pensione di anzianità. La corrispondenza tra i rispettivi requisiti, esistente in origine, è venuta meno per effetto di sopravvenienze normative, senza che ciò consenta di ritenere una permanente connessione tra i due istituti.

Il comma 2 della norma non opera alcun rinvio all’istituto della pensione di anzianità, ma esplicita mediante espressioni numeriche il dato anagrafico e quello contributivo richiesti per accedere al beneficio. Un eventuale difetto di coordinamento, ove riscontrabile, andrebbe corretto in sede legislativa, non attraverso un’interpretazione contraria al tenore letterale delle disposizioni.

Quanto alla decadenza, il Collegio ha osservato che, ove il legislatore avesse voluto collegarla alla mancata osservanza del termine del 30 giugno, lo avrebbe previsto espressamente. Dalla lettura combinata del comma 2 e del comma 3 si deduce che il rispetto del termine è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo, con esclusione di effetti preclusivi (Consiglio di Stato, Sez. II, n. 2985 del 2023). La stessa giurisprudenza ha precisato che un’eventuale ambiguità della disposizione non consente di far discendere conseguenze decadenziali, che presuppongono la chiarezza dei relativi presupposti (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1231 del 2019).

Il ricorso è stato quindi accolto, sussistendo i presupposti oggettivi e soggettivi, con accertamento del diritto dei ricorrenti a percepire il beneficio e condanna dell’I.n.p.s. alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali, oltre interessi legali. Le spese sono state integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *