Inammissibile il ricorso contro l’atto confermativo della destituzione (TAR Puglia n. 970 del 14.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso proposto avverso un atto di mera reviviscenza o conferma di un precedente provvedimento disciplinare di destituzione, la cui legittimità sia già stata accertata con sentenza del giudice amministrativo non più impugnabile, qualora l’atto sopravvenuto non contenga una nuova e autonoma valutazione degli interessi. L’amministrazione, in sede disciplinare, può porre a presupposto i fatti accertati con efficacia di giudicato nel processo penale, anche a seguito di sentenza di patteggiamento, ferma restando l’autonoma valutazione della loro rilevanza disciplinare. Le condotte del pubblico dipendente che hanno compromesso l’immagine dell’amministrazione continuano a rilevare disciplinarmente anche se il reato è stato abrogato. Non viola il ne bis in idem il cumulo tra sanzione disciplinare espulsiva e condanna penale, attesa la diversità di natura e finalità delle relative sanzioni.
Il Fatto
Un agente del Corpo di Polizia Penitenziaria, condannato per abuso d’ufficio con sentenza di patteggiamento, era stato destinato dal servizio con decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. A seguito di giudizi cautelari e di un riesame richiesto dal TAR, l’amministrazione aveva confermato la sanzione. Il primo ricorso avverso la destituzione era stato rigettato dal TAR Puglia con sentenza del 2021 e l’appello era stato respinto dal Consiglio di Stato nel 2023.
Nelle more del giudizio di appello, l’agente aveva proposto un nuovo ricorso avverso il decreto del 27 luglio 2021, con cui l’amministrazione aveva disposto la reviviscenza degli effetti della destituzione a seguito della sentenza di rigetto del TAR. Nel ricorso erano dedotti vizi di eccesso di potere, violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, nonché la violazione del ne bis in idem.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che l’atto impugnato costituiva un atto meramente confermativo del precedente decreto di destituzione, la cui legittimità era già stata vagliata con sentenza del 2021, confermata in appello. Il nuovo ricorso tentava surrettiziamente di sottoporre nuovamente al giudice questioni già definite, senza che il provvedimento sopravvenuto contenesse una nuova determinazione degli interessi.
Nel merito, la Corte ha comunque escluso la fondatezza delle censure. Ha ricordato che l’illecito disciplinare ha natura autonoma rispetto a quello penale: l’amministrazione può porre a base del procedimento disciplinare i fatti accertati in sede penale, con efficacia di giudicato, ma deve valutarne autonomamente la rilevanza disciplinare. La pronuncia di patteggiamento, in base all’art. 445, comma 1-bis, c.p.p., è equiparata a una condanna e non esclude l’efficacia del giudicato sull’accertamento del fatto e della sua illiceità penale.
Quanto alla abolitio criminis dell’abuso d’ufficio, il TAR ha precisato che i principi penalistici non si estendono automaticamente alle sanzioni disciplinari, per le quali è escluso il favor rei automatico. Le condotte che hanno compromesso l’immagine dell’amministrazione e violato i doveri di lealtà ed etica professionale restano disciplinarmente rilevanti, come chiarito dall’art. 10 del D.P.R. n. 82/1999 che prescrive una condotta irreprensibile anche fuori servizio.
La Corte ha infine escluso la violazione del ne bis in idem, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 9550 del 2023: il divieto di cumulo opera solo per sanzioni entrambe sostanzialmente penali, mentre la sanzione disciplinare e quella penale hanno finalità e natura diverse, come confermato dalla giurisprudenza della Corte EDU (sentenza Grande Stevens del 2014) e dalla successiva evoluzione interpretativa dei criteri Engel. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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