Sei scatti stipendiali e riliquidazione del TFS anche per cessazione a domanda (TAR Sicilia n. 576 del 06.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali del 2,5% ciascuno, previsto dall’art. 6-bis del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito nella legge n. 472/1987, spetta anche al personale che chieda il collocamento in quiescenza a domanda, purché in possesso dei requisiti dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. L’INPS è l’unico soggetto competente a calcolare, liquidare e corrispondere il TFS, con conseguente sua legittimazione passiva. Il riconoscimento degli scatti impone la riliquidazione dell’indennità di buonuscita con corresponsione delle differenze e degli interessi legali. Per il personale della Guardia di Finanza il beneficio opera in forza del rinvio dell’art. 1911, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2010.

Il Fatto

Cinque dipendenti cessati dal servizio, alcuni appartenenti alla Polizia di Stato e altri alla Guardia di Finanza, hanno adito il TAR Sicilia per ottenere la riliquidazione dell’indennità di buonuscita. Essi hanno lamentato che l’INPS, nel determinare il trattamento di fine servizio, non ha computato i sei scatti stipendiali del 2,5% previsti dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987.

I ricorrenti sono stati collocati in quiescenza a domanda, allegando di possedere i requisiti dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. Dopo formali diffide rimaste senza riscontro, hanno ottenuto il ricalcolo giudiziale della buonuscita. L’INPS si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto il profilo della legittimazione passiva dell’INPS. Richiamando un consolidato orientamento amministrativo, i giudici ribadiscono che l’unico soggetto competente a calcolare, liquidare e corrispondere il trattamento di fine servizio è l’ente previdenziale. Gli atti formati dall’amministrazione di provenienza non assumono rilievo esterno, sicché il giudizio è stato correttamente instaurato nei confronti dell’INPS.

Nel merito, la Corte ricostruisce la portata dell’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987. Il comma 1 attribuisce, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, sei scatti del 2,5% in favore del personale di Polizia di Stato in caso di cessazione per età, inabilità o decesso. Il comma 2 estende il medesimo beneficio al personale che chieda il collocamento in quiescenza, a condizione che abbia compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.

Quanto alla Guardia di Finanza, il beneficio trova applicazione in virtù del rinvio espresso operato dall’art. 1911, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2010, che mantiene l’applicabilità della disposizione al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare. La Corte sottolinea come l’irrilevanza delle direttive interne dell’INPS non possa derogare al dettato normativo.

Dalla documentazione prodotta risulta che i ricorrenti, al momento della cessazione, erano in possesso dei requisiti di legge dei 55 anni e dei 35 anni di servizio utile, come attestato dai modelli s.m. 5007. Ne consegue il loro diritto al riconoscimento dei sei scatti ai fini della rideterminazione della buonuscita.

Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale accerta il diritto alla riliquidazione del TFS con inclusione dei sei scatti e condanna l’INPS alla corresponsione delle differenze dovute, oltre interessi legali fino al soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza dell’ente, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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