Improcedibilità del ricorso concorsuale per mancata impugnazione dell’esclusione dalla prova orale (TAR Lazio n. 4401 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse costituisce l’esito processuale conseguente alla mancata impugnazione dell’atto che lede direttamente la posizione giuridica del ricorrente. La comunicazione con cui l’amministrazione rigetta l’istanza di differimento della prova orale concorsuale e la successiva esclusione automatica per omessa comparizione costituiscono atti autonomamente lesivi, che devono essere impugnati nei termini di legge. L’onere di impugnazione non può ritenersi assolto dalla proposizione del ricorso avverso gli atti generali della procedura selettiva, in quanto la lesione concreta e attuale discende soltanto dal provvedimento applicativo che definisce la posizione del candidato. Il rilievo d’ufficio della sopravvenuta carenza di interesse, previa comunicazione ai sensi dell’art. 73 c.p.a., legittima il giudice a dichiarare l’improcedibilità del ricorso, con possibile compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La ricorrente, candidata al concorso pubblico per mille sessantanove posti di professionista medico presso l’INPS, era stata esclusa per il mancato superamento della prova scritta, avendo riportato un punteggio pari a 20 punti. Con ordinanza cautelare del 10 settembre 2025, il TAR Lazio l’aveva ammessa con riserva alla prova orale.
In esecuzione dell’ordinanza, l’amministrazione aveva convocato la candidata per il giorno 20 ottobre 2025, ma la stessa non si era presentata, chiedendo il rinvio a una data successiva al 27 ottobre, per impegni accademici. Con PEC del 15 ottobre 2025, l’INPS aveva comunicato il rigetto dell’istanza, evidenziando l’assenza di sessioni di recupero e l’automatica esclusione ai sensi dell’art. 8, comma 4, del bando.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la ricorrente aveva impugnato gli atti della procedura concorsuale, ma non la PEC del 15 ottobre 2025, con cui l’amministrazione aveva respinto l’istanza di differimento della prova orale. Tale comunicazione, a giudizio del TAR, costituisce la fonte della lesione subita, sia se intesa come rigetto dell’istanza di spostamento, sia se intesa come atto di conseguente esclusione dalla procedura.
La Corte ha evidenziato che l’onere di impugnazione gravante sulla ricorrente non poteva ritenersi assolto dalla proposizione del ricorso avverso gli atti generali del concorso, poiché la lesione concreta e attuale discendeva unicamente dal provvedimento applicativo che definiva la sua posizione. La mancata impugnazione della PEC determinava, pertanto, il consolidamento della situazione giuridica e la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso originario.
Il Collegio ha dato avviso, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., della possibile declaratoria di improcedibilità, garantendo il contraddittorio tra le parti. La circostanza che il profilo fosse stato rilevato d’ufficio ha indotto il giudice a disporre la compensazione delle spese di lite, riconoscendo l’assenza di colpa processuale in capo alla ricorrente.
In conclusione, il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con sentenza immediatamente esecutiva.
Nota della Redazione
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