Trasferimento per incompatibilità ambientale e autonomia dalla vicenda penale (TAR Lombardia n. 1412 del 19.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento per incompatibilità ambientale, previsto dall’art. 55, comma 4, d.P.R. n. 335/1982, è provvedimento assistito da ampia discrezionalità amministrativa e privo di natura sanzionatoria. Esso prescinde da ogni giudizio di rimproverabilità della condotta dell’interessato e non postula l’accertamento di una responsabilità disciplinare o penale. La finalità è la tutela del prestigio, del decoro e del buon andamento dell’ufficio, sicché la misura è legittima anche in presenza del solo pericolo di lesione dell’immagine dell’amministrazione e della serenità dell’ambiente di lavoro, ancorché il pregiudizio non si sia concretizzato. L’annullamento in sede cautelare della misura interdittiva non vincola il giudice amministrativo, operando su presupposti autonomi e diversi. Il sindacato del giudice è limitato al riscontro dell’effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità e della proporzionalità del rimedio.
Il Fatto
Un Ispettore della Polizia di Stato, in servizio presso una Sezione di Polizia Stradale, impugna il provvedimento con cui il Capo della Polizia ne ha disposto il trasferimento d’ufficio per motivi di incompatibilità ambientale, ai sensi dell’art. 55, comma 4, d.P.R. n. 335/1982.
Il provvedimento trae origine da un procedimento penale per tentata induzione indebita a dare o promettere utilità, avviato sul presupposto che il ricorrente avrebbe tentato di indurre un collega a non contestare, o a contestare in modo più lieve, violazioni al codice della strada riscontrate a carico di un conoscente. Nei suoi confronti era stata adottata la misura interdittiva della sospensione dall’ufficio, poi annullata dalla Corte di Cassazione. Il ricorrente impugna il trasferimento davanti al TAR, deducendo plurimi vizi di eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso. In via preliminare, affronta la questione di competenza territoriale: poiché al momento della proposizione della domanda il ricorrente, in congedo per malattia, era rimasto formalmente in carico alla sede di provenienza, è correttamente adito il Tribunale nella cui circoscrizione è situata la sede di servizio, ai sensi dell’art. 13, comma 2, c.p.a. Il richiamo è alla giurisprudenza secondo cui rileva la sede di servizio al momento della proposizione della domanda.
Nel merito, la Corte ricostruisce l’istituto richiamando un consolidato orientamento: il trasferimento per incompatibilità ambientale consegue a una valutazione ampiamente discrezionale, non ha carattere sanzionatorio e si riconduce al genus dei trasferimenti d’autorità. Esso non richiede una particolare motivazione e prescinde da ogni giudizio di rimproverabilità. Il giudice è chiamato solo a verificare l’effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità e la proporzionalità del rimedio.
Il Collegio rileva che l’amministrazione ha agito in modo coerente con tali principi, indicando i riferimenti normativi e le circostanze determinanti l’incompatibilità. Il trasferimento trae origine dall’indagine penale e dal clamore mediatico che ne è derivato, circostanze che, a prescindere dalla rilevanza penale, l’amministrazione può valutare nella loro dimensione fattuale e ritenere pregiudizievoli per il prestigio dell’Ufficio e l’imparziale svolgimento del servizio.
Non è determinante l’annullamento della misura interdittiva da parte della Cassazione, poiché tale pronuncia si fonda su presupposti autonomi e diversi da quelli rilevanti ai fini della valutazione dell’incompatibilità ambientale. L’amministrazione aveva ritenuto che la vicenda avesse inciso sull’immagine e sul rapporto di fiducia, potendo il ricorrente essere chiamato a sostituire il dirigente di Sezione.
La Corte esclude i vizi dedotti: non coglie nel segno la tesi secondo cui le espressioni sui rapporti con l’utenza sarebbero state fraintese, poiché valutazioni del genere non presentano profili di illogicità o sproporzione. Irrilevanti gli attestati di stima dei colleghi e l’anzianità di servizio. La disparità di trattamento non è configurabile, non essendo provata l’assoluta identità delle situazioni raffrontate e non potendo l’illegittimità commessa in favore di altri essere invocata a proprio vantaggio. La scelta dell’Ufficio di destinazione rientra nell’insindacabilità dell’azione amministrativa, non potendo le esigenze personali e familiari condizionarla di fronte all’interesse pubblico. Il ricorso è infondato; le spese sono compensate.
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Nota della Redazione
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