Sei scatti stipendiali nel TFS anche per il collocamento a domanda (TAR Campania n. 1990 del 27.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, richiamato dall’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010, spetta al personale delle forze di polizia — compresi gli appartenenti all’Arma dei carabinieri — collocato in quiescenza a domanda, purché in possesso del duplice requisito dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti non ha natura decadenziale, ma costituisce un onere funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio successivo. L’eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso proprio, richiede che il debitore alleghi e provi il dies a quo, che non coincide con la cessazione dal servizio ma con l’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale. Non sussiste contrasto con gli artt. 3 e 81 Cost., poiché il riconoscimento resta subordinato ai requisiti anagrafici e contributivi ed è espressione di discrezionalità legislativa.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei carabinieri, è stato collocato in congedo a domanda dopo aver maturato i 55 anni di età e 42 anni di servizio. Titolare di pensione diretta ordinaria liquidata con sistema misto, ha visto escludere dal calcolo del trattamento di fine servizio il beneficio dei sei scatti stipendiali.

Dopo aver trasmesso senza esito apposita diffida all’I.N.P.S., ha proposto ricorso davanti al TAR Campania per l’accertamento del diritto all’inclusione dei sei scatti nella base di calcolo del T.F.S. e alla conseguente rideterminazione del trattamento, con interessi e rivalutazione. L’Istituto si è costituito eccependo la decadenza per mancata presentazione della domanda entro il 30 giugno, la prescrizione quinquennale e l’incostituzionalità della norma come interpretata dal Consiglio di Stato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio afferma anzitutto la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a., trattandosi di controversia relativa ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico. Nel merito, aderisce all’orientamento consolidato del Consiglio di Stato e della giurisprudenza amministrativa di primo grado, richiamando in particolare Cons. Stato, Sez. II, n. 4844 del 15 maggio 2023 e Cons. Stato, Sez. II, n. 8598 del 28 ottobre 2024.

Quanto all’ambito soggettivo, la nozione di forze di polizia richiamata dall’art. 6-bis è ampia e comprende l’Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza, in ragione del rinvio all’art. 16 della legge n. 121/1981. L’abrogazione dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 — che limitava il beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità o decesso — spiega perché l’art. 1911, comma 3, c.o.m. lasci fermo l’art. 6-bis per tutte le forze di polizia.

Il Collegio respinge l’eccezione di decadenza. Il termine del 30 giugno, previsto dall’art. 6-bis, comma 2, non costituisce termine perentorio, ma un onere che incide solo sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa di collocamento a riposo, consentendone la decorrenza dal primo gennaio dell’anno successivo.

Anche l’eccezione di prescrizione è respinta. Essendo eccezione in senso proprio, è onere dell’Istituto indicare specificamente il dies a quo, che non può coincidere con la data di cessazione dal servizio ma decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale. L’Istituto non ha provato quando ha trasmesso il prospetto di liquidazione al ricorrente.

Quanto alla prospettata questione di legittimità costituzionale, il Collegio la ritiene non fondata: i requisiti anagrafici e contributivi, uniti all’omogeneizzazione del trattamento di fine servizio, escludono disparità di trattamento tra categorie assimilabili del comparto sicurezza, restando la scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore.

Il ricorso è pertanto accolto, con accertamento dell’obbligo dell’ente previdenziale di applicare i sei scatti al T.F.S. e di corrispondere la differenza residua, oltre interessi legali. È invece negato il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991. Le spese seguono la soccombenza dell’I.N.P.S.

Nota della Redazione

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