Scatti stipendiali al TFS anche per congedo a domanda (TAR Campania n. 1989 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 472/1987, spetta al personale delle forze di polizia collocato in congedo a domanda che abbia maturato il duplice requisito dei cinquantacinque anni di età e dei trentacinque anni di servizio utile, e rileva anche ai fini della determinazione del trattamento di fine servizio. Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, non integra una decadenza, ma un onere funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. L’eccezione di prescrizione è in senso proprio e il relativo onere probatorio grava sull’ente previdenziale, che deve indicare il dies a quo, non coincidente con la cessazione dal servizio. Non è cumulabile la rivalutazione monetaria con gli interessi legali.
Il Fatto
Il ricorrente ha prestato servizio nella Polizia di Stato ed è stato collocato in congedo a domanda dopo aver maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti. Titolare di pensione diretta ordinaria di anzianità, ha chiesto all’I.N.P.S. l’inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo del trattamento di fine servizio.
L’ente previdenziale ha escluso il beneficio. Dopo una diffida rimasta senza esito, il lavoratore ha adito il giudice amministrativo per l’accertamento del diritto e la condanna alla rideterminazione del trattamento. L’I.N.P.S. si è costituito eccependo la decadenza per mancata presentazione della domanda entro il 30 giugno, la prescrizione del diritto e l’asserita incostituzionalità della norma per violazione degli artt. 3 e 81 Cost.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera i), c.p.a., trattandosi di controversia relativa ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico.
Nel merito il Tribunale ha aderito all’orientamento consolidato del Consiglio di Stato, richiamando Cons. Stato n. 4844 del 2023 e Cons. Stato n. 8598 del 2024. Il beneficio dell’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 spetta agli appartenenti alle forze di polizia, sia ad ordinamento civile sia militare, anche in caso di collocamento in congedo a domanda, poiché la nozione di forze di polizia richiamata dalla norma è ampia.
Il Collegio ha respinto l’eccezione di decadenza: il termine del 30 giugno non è perentorio, ma costituisce un onere finalizzato a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. Ha poi disatteso l’eccezione di prescrizione, qualificandola come eccezione in senso proprio, con conseguente onere dell’I.N.P.S. di indicare il dies a quo, che non coincide con la data di cessazione dal servizio ma con l’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale.
Quanto al prospettato dubbio di legittimità costituzionale, il Tribunale lo ha ritenuto non fondato, osservando che non è irrazionale attribuire il beneficio a chi possiede il duplice requisito di anzianità anagrafica e di servizio, essendo l’estensione finalizzata a evitare disparità di trattamento tra categorie assimilabili del comparto sicurezza.
Accolto il ricorso, il Collegio ha riconosciuto il diritto all’applicazione dei sei scatti stipendiali al trattamento di fine servizio e alla determinazione della differenza residua, oltre interessi legali. Ha escluso il cumulo con la rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991. Le spese sono state poste a carico dell’I.N.P.S., in ragione del consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale.
Nota della Redazione
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