Nessun titolo edilizio senza autorizzazione unica al piano agricolo (TAR Lazio n. 1431 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia edilizia, il parere endoprocedimentale favorevole espresso dalla Commissione Agraria nell’ambito dell’iter di approvazione del Piano Ambientale di Miglioramento Agricolo non costituisce titolo abilitativo all’esecuzione dei lavori. Esso è atto interno al procedimento, vincolante per l’emissione dell’autorizzazione unica ex D.P.R. n. 160/2020, ma privo di efficacia autorizzatoria autonoma. Ne consegue che, fino al rilascio del provvedimento conclusivo, gli interventi di nuova costruzione restano privi di titolo e legittimano la sospensione dell’attività edilizia. La SCIA presentata dopo l’avvio dei lavori non sana l’abuso, rilevando la difformità tra la data dichiarata di inizio e lo stato di cantiere accertato in sede di sopralluogo.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un’area in Roma, ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui l’Amministrazione comunale gli ha ingiunto, insieme alla società esecutrice, l’immediata sospensione dell’attività edilizia in corso. Il provvedimento si fondava su un sopralluogo che aveva accertato la modifica dell’orografia del lotto, la realizzazione di un solettone in cemento armato, di una platea sovrastante e di murature in elevazione, qualificate come nuova costruzione ai sensi degli artt. 10 e 44 del d.P.R. n. 380/2001.
Il ricorrente ha dedotto la violazione di legge e l’eccesso di potere, sostenendo che l’area era già sottoposta a sequestro penale, che per i lavori era stato presentato un Piano ambientale di miglioramento agricolo con parere favorevole di Roma Capitale, e che la società aveva presentato SCIA e ottenuto l’autorizzazione sismica. Ha quindi contestato la qualificazione del manufatto come abusivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto dirimente il rilievo secondo cui, per la realizzazione dell’opera, la società esecutrice aveva presentato al SUAP del Dipartimento Tutela Ambientale una richiesta di Autorizzazione Unica per il Piano Ambientale di Miglioramento Agricolo, finalizzata alla realizzazione di pertinenze agricole su una vasta superficie. L’iter approvativo di tale piano è stato sospeso su richiesta della stessa società.
Da questo dato il Tribunale ha tratto la conseguenza che, non essendo concluso il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica ex D.P.R. n. 160/2020, né il ricorrente né la società esecutrice disponessero di alcun titolo autorizzativo o abilitativo per gli interventi edilizi realizzati.
Non ha mutato l’esito il verbale favorevole della Commissione Agraria, depositato dal ricorrente. Il Collegio lo ha qualificato come parere endoprocedimentale vincolante per l’emissione dell’autorizzazione unica, ma non costitutivo di titolo abilitativo autonomo all’esecuzione dei lavori.
Priva di rilievo è risultata anche la SCIA presentata dalla società esecutrice. Il sopralluogo aveva accertato che, alla data del controllo, i lavori erano già in corso, mentre la segnalazione indicava una data di inizio successiva. La difformità cronologica esclude che la SCIA possa valere a sanare o coprire l’attività già avviata.
Il ricorso è stato quindi rigettato, essendo legittimo il provvedimento che ha rilevato la realizzazione di opere edilizie in totale assenza di titolo. Le spese di lite sono state poste a carico del ricorrente, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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