Sei scatti stipendiali per TFS anche in collocamento a riposo a domanda (TAR Sicilia n. 1133 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 472/1987, spetta al personale delle forze di polizia, ad ordinamento civile e militare, anche quando il collocamento a riposo avvenga a domanda, purché siano maturati i requisiti dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 incide sul solo calcolo della base pensionabile e non modifica il regime dell’indennità di buonuscita. Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda non ha natura decadenziale, ma costituisce un onere che incide sulla sola tempistica del collocamento a riposo. Sulle somme dovute non si cumulano interessi legali e rivalutazione monetaria.

Il Fatto

I ricorrenti, già appartenenti all’Arma dei Carabinieri e alla Polizia di Stato, sono stati collocati a riposo a domanda dopo aver conseguito il cinquantacinquesimo anno di età e oltre trentacinque anni di servizio utile ai fini contributivi.

Con ricorso notificato e depositato hanno impugnato i prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall’I.N.P.S., nella parte in cui non riconoscevano i sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e all’art. 21 della legge n. 232/1990, chiedendone l’accertamento del diritto con interessi e rivalutazione. L’Istituto si è costituito con atto di pura forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione dell’applicabilità del beneficio a coloro che siano collocati a riposo ai sensi dell’art. 2 della legge n. 232/1990, cioè con 55 anni di età e 35 anni di servizio utile, richiamando la giurisprudenza amministrativa consolidata sul punto.

Il percorso argomentativo muove dall’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997. La norma attribuisce i sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile e richiama l’art. 13 del d.lgs. n. 503/1992, che riguarda l’importo della pensione. Da qui la conclusione che la disposizione opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non incide sul regime dell’indennità di buonuscita.

Conferma il ragionamento l’art. 1911, comma 3, del codice dell’ordinamento militare, che continua a richiamare l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare e ai soli fini del trattamento di fine rapporto. Il Codice non innova il regime previgente, ma ne sottolinea la perdurante vigenza.

Il Tribunale esamina poi la natura del termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza. Il termine è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo e non è un termine di decadenza, ma un onere per l’interessato. Una diversa lettura non troverebbe giustificazione ragionevole, poiché riserverebbe un trattamento deteriore a chi presenta la domanda nelle annualità successive, senza che una norma chiara imponga la decadenza.

Il Collegio richiama al riguardo la giurisprudenza costituzionale sulla necessità di interpretazioni conformi e la giurisprudenza amministrativa sul trattamento di fine servizio. Ne deriva l’accoglimento del ricorso e l’accertamento del diritto dei ricorrenti al beneficio dei sei scatti ai fini della determinazione del TFS. Sulle somme dovute non si applica la rivalutazione monetaria in aggiunta agli interessi legali, vigendo il divieto di cumulo di cui all’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Le spese di lite sono poste a carico dell’amministrazione resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *