PEF e piano tariffario: coerenza sostanziale e insindacabilità delle scelte imprenditoriali (TAR Trentino-Alto Adige n. 74 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito speciale in materia di contratti pubblici, il Piano Economico-Finanziario non è un documento a contenuto meramente contabile, ma lo strumento di dimostrazione della sostenibilità dell’offerta e della concreta distribuzione del rischio operativo. Non sussiste contraddizione tra offerta tecnica e PEF quando il piano tariffario espone l’articolazione delle tariffe per fasce orarie e il PEF fondi la stima dei ricavi sulla sola fascia diurna, ritenuta rappresentativa della componente ordinaria della domanda, senza attribuire autonoma rilevanza ai proventi notturni. Le celle di lavoro non immediatamente visibili del foglio Excel allegato, privo di firma digitale e modificabile, costituiscono mere passaggi tecnici interni al modello di calcolo e non esprimono autonome scelte tariffarie in contrasto con il piano tariffario. Le scelte imprenditoriali sulla stima dei ricavi rientrano nella discrezionalità tecnica e non sono sindacabili se non per evidente irragionevolezza o palese inattendibilità.
Il Fatto
Il Comune di Bolzano indice una procedura aperta per l’affidamento in concessione della progettazione esecutiva, costruzione e gestione di un parcheggio interrato, con sistemazione superficiale della piazza. Il valore complessivo stimato è di € 85.098.992,98, con durata quarantennale e criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con 75 punti ai parametri qualitativi e 25 a quelli quantitativi.
Alla gara partecipano due raggruppamenti. All’esito della valutazione, il RTI controinteressato consegue 99 punti, la ricorrente 77,90. Con determinazione dirigenziale n. 4836 dell’11.12.2025 il Comune dispone l’aggiudicazione. La ricorrente impugna l’aggiudicazione e gli atti presupposti, deducendo l’obbligo di esclusione dell’offerta avversaria per contraddittorietà tra piano tariffario e PEF, per carenza di equilibrio economico-finanziario e per travisamento del meccanismo di revenue sharing. Propone poi motivi aggiunti e il controinteressato ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso introduttivo in tutti i suoi motivi e dichiara irricevibili i motivi aggiunti per tardività, con conseguente improcedibilità del ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse. Preliminarmente, nega la consulenza tecnica d’ufficio, ritenendo la causa sufficientemente istruita, e non tiene conto del documento depositato tardivamente.
Quanto al primo motivo, il Tribunale marca la differenza ontologica tra offerta tecnica e PEF. La prima definisce l’oggetto prestazionale e qualitativo e gli standard vincolanti; il secondo restituisce la struttura di sostenibilità economico-finanziaria e diventa parametro per i futuri riequilibri contrattuali. Il piano tariffario, allegato alla proposta tecnica, deve dare conto dell’articolazione delle tariffe; il PEF può legittimamente fondare la stima dei ricavi su talune soltanto di esse, secondo la valutazione imprenditoriale del concorrente.
Il PEF dell’aggiudicataria indica nel riquadro “Dettagli Ricavi” la tariffa standard di € 3,90 per 5 ore per posto auto e 2 per posto moto. La relazione al piano espone il tasso medio di riempimento e la tariffa media, mantenendo inalterata la vincolatività del piano tariffario, inclusa la tariffa notturna di € 1,50. Le celle C66 e C79 non appartengono al PEF in formato PDF sottoscritto digitalmente, ma al file Excel editabile richiesto per consentire il controllo dei calcoli: sono celle di lavoro nascoste, funzionali a ottenere nelle celle di sintesi un valore medio coerente.
La scelta di valorizzare ai fini dell’equilibrio i soli ricavi della fascia diurna rientra nella discrezionalità tecnica dell’operatore e non presenta errori macroscopici: il contesto urbano è residenziale e connotato da attività diurne, la sosta su strisce blu cessa di essere a pagamento dopo le ore 19. Il secondo motivo, meramente consequenziale, cade con la premessa che lo sorregge.
Sul terzo motivo, il Collegio esclude che il PEF dovesse stimare l’extra-redditività da vendita dei box oltre la soglia di € 45.000: si tratta di ricavi futuri, incerti ed eventuali, la cui inclusione contrasterebbe con il principio di prudenza. La lex specialis distingue la fase di programmazione iniziale da quella gestionale, prevedendo l’aggiornamento del piano dopo la vendita dell’80% dei box. Dirimente è poi l’offerta del 100% di revenue sharing, che rende neutra ogni retrocessione ulteriore.
I motivi aggiunti, notificati il 6.2.2026, sono irricevibili: ai sensi dell’art. 120, comma 5, cod. proc. amm., il termine di trenta giorni decorreva dalla comunicazione dell’aggiudicazione del 12.12.2025, con scadenza il 12.1.2026, essendo gli elementi delle censure già accessibili tramite la piattaforma telematica. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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