Selezione del personale nelle società in house: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Lazio n. 357 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle società a partecipazione pubblica, la validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale è devoluta alla giurisdizione ordinaria e non a quella amministrativa. L’art. 19, comma 4, d.lgs. n. 175/2016 fa salva espressamente la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento, anche quando la società sia tenuta ad applicare i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità di cui all’art. 35, comma 3, d.lgs. n. 165/2001. La controversia avente ad oggetto il diritto soggettivo all’assunzione, previa ammissione alla selezione, appartiene al giudice ordinario del lavoro. La devoluzione si estende alla fase successiva alla procedura, della verifica dei requisiti prodromica alla stipula del contratto.

Il Fatto

Una candidata partecipava a una procedura selettiva indetta da una società per la copertura di posti di formatore tecnico-pratico a tempo pieno e indeterminato. All’atto della domanda autocertificava l’esistenza di un procedimento penale pendente. Espletate le prove, risultava collocata al primo posto della graduatoria finale.

Approvata la graduatoria, l’amministrazione avviava la verifica dei requisiti preliminari all’assunzione. Acquisito il certificato dei carichi pendenti, dal quale emergeva il procedimento penale con richiesta di rinvio a giudizio, la società disponeva in via prudenziale la sospensione del procedimento di assunzione. La candidata impugnava la determinazione davanti al giudice amministrativo, deducendo la violazione della presunzione di innocenza e l’eccesso di potere. Respinta la domanda cautelare, la causa giungeva alla decisione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato d’ufficio la questione di giurisdizione, segnalandola alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., e chiedendo alla società chiarimenti documentati sulla natura giuridica del rapporto di impiego dei soggetti formatori.

Dallo statuto è emerso che la società resistente è un organismo senza scopo di lucro, con quote interamente detenute dalla Provincia, costituito nella forma della società in house providing, ai sensi del testo unico sugli enti locali e del d.lgs. n. 175/2016. Essa opera come soggetto attuatore degli indirizzi programmatici dell’ente per il perseguimento delle finalità istituzionali dello stesso.

Il Collegio ha richiamato l’art. 19, commi 2-4, d.lgs. n. 175/2016. La norma impone alle società a controllo pubblico di stabilire criteri e modalità di reclutamento nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità. Al comma 4, però, dispone che resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale.

Su questa base il Tribunale ha aderito all’orientamento consolidato: dalla scelta del modello privatistico consegue l’esclusione dell’obbligo del pubblico concorso per il reclutamento. Le controversie in materia involgono un diritto soggettivo all’assunzione e attengono a un potere di selezione privatistico, non pubblicistico. La devoluzione al giudice ordinario — ha precisato il Collegio — si giustifica ancor di più nella fattispecie, che investe anche la fase della verifica dei requisiti, prodromica alla stipula del contratto.

Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con indicazione del termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato per la riassunzione davanti al giudice ordinario del lavoro, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm. Le spese processuali sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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