Informativa antimafia legittima anche per contatti di soggetti esterni alla gestione (TAR Lazio n. 360 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il pericolo di infiltrazione mafiosa che giustifica l’informativa interdittiva antimafia può essere desunto anche da rapporti intrattenuti da soggetti che, a vario titolo, gravitano nell’ambito dell’impresa — dipendenti, collaboratori, amministratore di fatto — senza che sia necessario che gli stessi rivestano la qualifica di legale rappresentante o siano formalmente muniti di poteri decisionali. Gli elementi sintomatico-presuntivi vanno valutati in modo unitario e non atomistico, secondo la logica del «più probabile che non», non essendo richiesta una sentenza definitiva di condanna. La risalenza nel tempo dei fatti e l’intervenuta assoluzione degli interessati non escludono di per sé la rilevanza del quadro indiziario, ove i contatti con ambienti malavitosi risultino non occasionali e in corso. Ne consegue che la mancata ammissione alla prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011 può essere motivata de relato, desumendosi dalla stessa configurazione del pericolo infiltrativo. Il recesso della stazione appaltante per sopravvenuta interdittiva costituisce atto di natura vincolata, che non richiede l’avviso di avvio del procedimento.

Il Fatto

Una società operante nell’edilizia pubblica e privata ha impugnato davanti al TAR Lazio l’informativa interdittiva antimafia emessa dal Prefetto ai sensi degli artt. 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011. Il provvedimento aveva ravvisato una vicinanza qualificata della società con esponenti della criminalità organizzata di stampo mafioso, valorizzando una pluralità di elementi: l’acquisto di quote societarie da un soggetto gravato da precedenti, la vicinanza di alcuni dipendenti ad ambienti malavitosi, rapporti di parentela del legale rappresentante e della coniuge, il coinvolgimento del genero e del figlio, nonché la partecipazione a un consorzio a sua volta attinto da interdittiva.

La ricorrente ha proposto il ricorso introduttivo, poi integrato da sei ricorsi per motivi aggiunti con cui ha esteso l’impugnazione agli atti consequenziali: l’annullamento di un’aggiudicazione da parte della ASL, alcune risoluzioni contrattuali disposte da due Comuni, la cancellazione dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali e il nuovo affidamento a un’impresa seconda classificata. In sede cautelare la società aveva ottenuto un primo accoglimento in ordine alla mancata ammissione alla prevenzione collaborativa, poi riformato in appello cautelare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge integralmente l’impugnazione. Sul ricorso introduttivo, il Tribunale afferma anzitutto che la ratio dell’interdittiva è evitare il rischio di contaminazione con la criminalità organizzata, che può verificarsi anche in assenza di connivenza immediata, secondo la figura della contiguità soggiacente. Il collegamento può essere desunto anche da rapporti intrattenuti da soggetti che gravitano nell’impresa, tra cui i dipendenti, non essendo necessario che si tratti del legale rappresentante.

Quanto al figlio del legale rappresentante, il Collegio rileva che lo stesso ha rivestito l’incarico di responsabile tecnico fino al 2023 ed è stato qualificato dallo stesso legale rappresentante, in sede di audizione, come amministratore di fatto della società. Non potendo quindi ritenersi estraneo alla sfera di controllo, e avendo intrattenuto relazioni con soggetti controindicati, i primi due motivi sono respinti.

Il Tribunale esclude poi che la risalenza nel tempo dei procedimenti e le intervenute assoluzioni assumano carattere dirimente: ciò che rileva è l’emersione di una serie di elementi che, complessivamente considerati, evidenziano la vicinanza a ambienti malavitosi in modo non occasionale. Sul punto richiama la giurisprudenza amministrativa in tema di pluralità ed eterogeneità dei dati sintomatici.

Con riferimento alla prevenzione collaborativa, il Collegio, discostandosi dalle conclusioni della fase cautelare, ritiene adeguata la motivazione del provvedimento, fondata sulla non occasionalità dei contatti e sulla conseguente contiguità strutturale, potendo la motivazione evincersi de relato dalle ragioni poste a fondamento del pericolo infiltrativo. Sulla giurisdizione, ribadisce che il recesso della stazione appaltante per sopravvenuta informativa è atto estraneo alla sfera di diritto privato e rientra nella giurisdizione amministrativa.

Quanto ai motivi aggiunti, il Tribunale rigetta le censure sulla mancata sostituzione della mandante nell’ATI, poiché l’art. 97 d.lgs. n. 36/2023 richiede che il raggruppamento comunichi e comprovi l’avvenuta estromissione, ciò che non risulta avvenuto. La cancellazione dall’Albo Gestori Ambientali è confermata sull’equiparazione tra comunicazione e informazione antimafia. Infine, sull’ultima risoluzione contrattuale, il Collegio esclude che l’Amministrazione possa consentire la prosecuzione dei lavori e che sia dovuto l’avviso di avvio del procedimento, trattandosi di attività integralmente vincolata ex art. 94, comma 2, d.lgs. n. 159/2011. Il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *