Ottemperanza al giudicato sulla Carta elettronica del docente e penalità di mora (TAR Campania n. 1136 del 17.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e 114 cod. proc. amm., presuppone un titolo giudiziale definitivo e l’inerzia dell’Amministrazione obbligata. Accertata la mancata esecuzione del giudicato, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di conformarsi entro un termine perentorio, disponendo l’emissione e l’assegnazione del bene della vita riconosciuto. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. ha funzione compulsiva e sanzionatoria, non risarcitoria, ed è compatibile con le pronunce di condanna al pagamento di somme di denaro. Essa è fissata nella misura degli interessi legali sulla sorta capitale, salvo che risulti manifestamente iniqua, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del termine assegnato e limite massimo del 10% del capitale.

Il Fatto

I ricorrenti, docenti con contratti a tempo determinato, avevano ottenuto dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, con sentenza n. 2703/2024 del 12.04.2024, il riconoscimento del diritto al beneficio economico della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, istituito dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici di servizio prestati come supplenti. Il titolo giudiziale, notificato all’Amministrazione e divenuto definitivo per mancata impugnazione, non era stato spontaneamente eseguito.

Decorso inutilmente il termine lungo per l’appello e attestato il passaggio in giudicato con certificato di cancelleria, i docenti hanno adito il TAR Campania con ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un Commissario ad acta e la fissazione di una astreinte.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato le condizioni di ricevibilità dell’azione. I ricorrenti hanno depositato copia conforme del titolo, il certificato di definitività e la prova della notifica del titolo esecutivo all’Amministrazione, dimostrandone la piena conoscenza del comando giudiziale. Sono pertanto integrati i presupposti degli artt. 112 e 114 cod. proc. amm.

Il Tribunale ha inoltre accertato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, quale condizione di procedibilità delle azioni esecutive nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Nel merito, la fondatezza del ricorso è stata ritenuta palese. Il Ministero, nonostante la notifica e il passaggio in giudicato, non ha dato alcuna esecuzione alla sentenza, né ha allegato ragioni ostative. L’inerzia è stata qualificata come comportamento elusivo del giudicato, tale da rendere necessario l’intervento sostitutivo del giudice.

Il Collegio ha quindi ordinato all’Amministrazione di emettere e assegnare la Carta elettronica per gli anni scolastici e gli importi stabiliti nel giudicato, entro sessanta giorni. Ha poi accolto la richiesta di nomina del Commissario ad acta, individuato nel Direttore generale competente per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega.

Quanto alla penalità di mora, il Tribunale ha richiamato la funzione compulsiva dell’istituto, compatibile con le condanne pecuniarie. Non emergendo profili di manifesta iniquità né ragioni ostative, l’ha fissata nella misura degli interessi legali sulla sorta capitale, con decorrenza dal sessantunesimo giorno e limite del 10% del capitale. Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e distratte in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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