Revocazione confisca prevenzione e sentenza interpretativa di rigetto (Cass. pen. Sez. V n. 7421 del 24.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza della Corte costituzionale che, con decisione interpretativa di rigetto, circoscrive i confini applicativi dell’art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 non ha efficacia erga omnes e non è idonea a incidere sul giudicato formatosi in relazione al provvedimento che dispone la confisca di prevenzione. Quando la confisca sia stata disposta su doppio titolo, per la pericolosità di cui alle lett. a) e b) del citato art. 1, la misura non è revocabile ove il titolo di cui alla lett. b) risulti autonomo e autosufficiente rispetto alla figura dichiarata illegittima. Il giudice della revocazione non è tenuto a rivalutare il materiale probatorio già delibato nel contraddittorio delle parti, né a verificare la motivazione sul triplice requisito elaborato dalla Consulta.
Il Fatto
Un proposto e un terzo hanno impugnato il decreto con cui la Corte di appello di Brescia ha dichiarato inammissibile l’istanza di revocazione avanzata avverso il provvedimento del 2014 con cui il Tribunale di Milano, parzialmente riformato in appello nel 2015, aveva disposto la confisca di diversi immobili nell’ambito di un procedimento di prevenzione.
L’istanza si fondava sulla sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della lett. a) e offerto un’interpretazione adeguatrice della lett. b) dell’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011. La Corte territoriale ha escluso la revocabilità del titolo di cui alla lett. b) e ha ritenuto l’istanza tardiva rispetto al termine di decadenza di sei mesi. I ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011 sotto entrambi i profili.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto la portata della sentenza n. 24 del 2019. La Consulta ha dichiarato illegittima la sola lett. a), mentre ha ritenuto non fondata la questione sulla lett. b), reputando possibile assicurare in via interpretativa «contorni sufficientemente precisi alla fattispecie», in linea con la decisione Corte EDU, Grande Camera, 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia. Il requisito richiesto si articola in un triplice elemento: delitti commessi abitualmente dal proposto, che abbiano generato profitti in suo capo e che costituiscano l’unico reddito o una componente significativa dello stesso.
Su tali basi, le Sezioni Unite n. 3513 del 16/12/2021, dep. 2022, Fiorentino, hanno chiarito che, anche qualificando la pronuncia come sentenza interpretativa di rigetto, essa non ha efficacia erga omnes e assume solo valore persuasivo per i giudici diversi da quello a quo. Ne deriva che l’interpretazione adeguatrice della lett. b) è priva di attitudine a incidere sul giudicato formatosi sul provvedimento di confisca.
Con specifico riguardo all’ipotesi del doppio titolo, le Sezioni Unite hanno affermato che la misura non può essere revocata se il titolo di cui alla lett. b) è autonomo e autosufficiente rispetto alla figura dichiarata illegittima, essendo idoneo a fondare il provvedimento ablatorio. Il giudice della revocazione non è chiamato a rivalutare il materiale probatorio, già delibato nel contraddittorio, né a verificare la motivazione sul triplice requisito indicato dalla Consulta, perché diversamente si attribuirebbe alla pronuncia di rigetto un’efficacia che essa non possiede. Nello stesso senso si è espressa Sez. I n. 24709 dell’11/01/2023, Di Maio.
Nel caso concreto la Corte territoriale si è attenuta a tali principi: la sussistenza degli elementi per inquadrare il proposto tra i soggetti socialmente pericolosi ai sensi dell’art. 1, lett. b) era già stata delibata nel contraddittorio ed era stata ritenuta sufficiente a fondare la confisca, come confermato dal rigetto del ricorso avverso la misura. Quanto alla decadenza, l’art. 28, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 impone l’istanza entro sei mesi dal verificarsi di uno dei casi ivi previsti, salvo che l’interessato provi l’ignoranza per causa a lui non imputabile. Le sentenze assolutorie richiamate risalivano a oltre sei anni prima della presentazione dell’istanza. La Corte esclude che la notifica al solo difensore domiciliatario integri ignoranza incolpevole, essendo onere dell’interessato tenersi informato dell’esito del processo. I ricorsi sono quindi dichiarati inammissibili, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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