Prove dal coimputato e motivazione rafforzata: ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. 7 n. 34741 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, censurando l’attendibilità delle dichiarazioni del coimputato, proponga in realtà una non consentita rilettura del materiale probatorio. Quando il giudice di appello ha delineato le linee portanti di un ragionamento probatorio alternativo, confutando in modo specifico i più rilevanti argomenti della sentenza di primo grado e dando conto della loro incompletezza o incoerenza, la motivazione rafforzata è immune da vizi censurabili in sede di legittimità. La doglianza sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata se la Corte territoriale ha esplicitato i criteri adottati e l’assenza di elementi valutabili positivamente. È priva di effetto favorevole la censura su una circostanza aggravante già esclusa dal giudice di merito.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, con la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila del 17.10.2024, per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 e altro. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi e depositando memoria difensiva in data 10 settembre 2025 per confutare la prospettata inammissibilità.
La difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sull’attendibilità delle dichiarazioni del coimputato, la carenza di motivazione rafforzata, la mancanza di prove certe di responsabilità, l’illegittimità della circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 e, infine, l’eccessività della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i motivi e ne rileva la complessiva infondatezza. Il primo, incentrato sull’attendibilità delle dichiarazioni rese dal coimputato, è manifestamente infondato: il giudice di appello ha valutato in maniera logica, coerente e puntuale la coerenza e la logicità di quelle dichiarazioni, rese davanti alla medesima Corte nel corso dell’udienza del 6 maggio 2024.
Il secondo e il terzo motivo — carenza di motivazione rafforzata e assenza di prove certe di responsabilità — si risolvono in doglianze di fatto, dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori. La Corte territoriale, seguendo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha delineato le linee portanti del proprio ragionamento probatorio alternativo, confutando specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione di primo grado e dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza.
Quanto al quarto motivo, relativo alla circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, la censura è priva di effetto favorevole: l’aggravante risulta già esclusa dal giudice di merito, sicché l’eventuale accoglimento non recherebbe alcun vantaggio al ricorrente.
Il quinto motivo, sulla eccessività della pena e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, è anch’esso manifestamente infondato. La Corte d’appello ha esposto con motivazione immune da vizi i criteri seguiti per escludere il beneficio, rimarcando l’assenza di alcun elemento valutabile positivamente in favore del ricorrente, e ha reputato la pena, rideterminata in senso più favorevole, congrua alla gravità del fatto.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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