Imposta unica sugli apparecchi per il gioco illegale: resta valido l’art. 1, comma 646, l. n. 190/2014 (Cass. civ. Sez. V n. 4913 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta unica sugli apparecchi da gioco, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3-quater, del d.l. n. 158/2012 non travolge la pretesa dell’Amministrazione finanziaria fondata sull’art. 1, comma 646, lettera b), della legge n. 190/2014, disposizione autonoma che colpisce la messa a disposizione di apparecchiature permanentemente funzionali al solo collegamento al gioco online illegale. Tale fattispecie si colloca al di fuori del perimetro della pronuncia della Consulta, che riguardava la mera messa a disposizione di qualsiasi apparecchiatura idonea a collegarsi a siti di gioco. La norma non viola l’art. 53 Cost., poiché il comma 647 consente al contribuente di provare il periodo di effettiva disponibilità degli apparecchi, moltiplicando l’imponibile forfetario per i soli giorni di operatività comprovata. Sono inammissibili i motivi di ricorso che prospettano una rivalutazione del merito ovvero censure motivazionali prive di collegamento con la ratio decidendi, in presenza di doppia conforme.
Il Fatto
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli effettuava una verifica fiscale presso l’esercizio pubblico gestito dalla società ricorrente, riscontrando l’esercizio di attività di intermediazione nel booking delle scommesse tramite un allibratore estero, in assenza delle prescritte autorizzazioni. Nel locale era presente un box con apparecchiature telematiche collegate alla piattaforma del sito estero illegale. L’avviso di accertamento, che confermava le pretese tributarie, veniva impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Palermo, che rigettava il ricorso; l’appello veniva poi respinto dalla Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte osserva che la sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 2025 non ha rilevanza nel caso di specie: la dichiarazione di illegittimità costituzionale ha riguardato la sanzione amministrativa di cui all’art. 7, comma 3-quater, del d.l. n. 158/2012, ma la pretesa impositiva trova autonomo fondamento nell’art. 1, comma 646, lettera b), della legge n. 190/2014. Quest’ultima disposizione si dirige esclusivamente al gioco illegale, colpendo la messa a disposizione di apparecchiature specificamente destinate al collegamento a piattaforme non collegate alla rete statale di raccolta del gioco. A differenza della norma annullata, essa non è né generica né indeterminata, risultando coerente con il divieto di offerta e raccolta di giochi a distanza presso sedi fisiche. Il Collegio esclude inoltre profili di illegittimità costituzionale rispetto all’art. 53 Cost., poiché il comma 647 della medesima legge consente al contribuente di fornire prova documentale del periodo di effettiva operatività delle apparecchiature.
Quanto ai motivi di ricorso, i primi tre — trattati congiuntamente perché di contenuto motivazionale — sono dichiarati inammissibili, in quanto propongono censure formulate sia come error in procedendo sia come error in iudicando, ripropongono questioni di merito ormai precluse ovvero censure motivazionali manifestamente infondate. In presenza di doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c., è altresì precluso il vizio di omesso esame di un fatto storico, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità richiamata.
Il quarto motivo, che lamenta la violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. in tema di presunzioni, è inammissibile perché propone una rivalutazione del merito ed è privo di collegamento con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la cui motivazione non si fonda sulla prova per presunzioni ma sulla prova diretta dell’evasione desunta dall’organizzazione logistica del locale. Il quinto motivo, relativo all’art. 210 c.p.c. e all’art. 58 d.lgs. n. 546/1992, è parimenti inammissibile, riguardando un profilo di merito non decisivo.
Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e all’ulteriore somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c., attesa l’applicazione dell’art. 380-bis c.p.c. quale ipotesi normativa di abuso del processo per il ricorrente che abbia chiesto la decisione del Collegio nonostante la proposta di definizione accelerata.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 2727 c.c. – Nozione
- Art. 2729 c.c. – Presunzioni semplici
- Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata
- Art. 210 c.p.c. – Ordine di esibizione alla parte o al terzo
- Art. 348-ter c.p.c. – Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197
- Art. 380-bis c.p.c. – Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati