Cartella di pagamento: la firma del funzionario non è richiesta a pena di validità (Cass. trib. 8955/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 8955/2026, pubblicata il 9 aprile 2026 (R.G.N. 4333/2021) — camera di consiglio del 18 marzo 2026, Presidente Valentino Lenoci, Relatore Gianluca Bordon.
Il principio di diritto
La cartella di pagamento non richiede, a pena di validità, la sottoscrizione autografa del funzionario: ai sensi dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 essa è predisposta secondo un modello che prevede soltanto l’intestazione e l’indicazione della causale mediante apposito codice, sicché l’omessa sottoscrizione non ne determina l’invalidità quando l’atto sia comunque inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo.
Il fatto
Al contribuente è notificata una cartella di pagamento a titolo IRPEF (173.133,23 euro) a seguito di una sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva confermato un avviso di accertamento relativo all’IRPEF 1997. La Commissione provinciale di Messina accolse il ricorso; la Commissione regionale, in riforma, rigettò il ricorso del contribuente. Contro tale sentenza il contribuente ricorre per cassazione con due motivi. Comunicata una proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c. per inammissibilità o infondatezza dei motivi, il ricorrente ha chiesto la decisione.
La motivazione
Il primo motivo (omessa o insufficiente motivazione, art. 360, n. 5, c.p.c.) è inammissibile: si risolve nella mera riproposizione assertiva dell’argomento già disatteso in appello, senza confronto critico con la ratio decidendi e privo dei requisiti di specificità e autosufficienza (art. 366 c.p.c.); un tale “non motivo” è sanzionato con l’inammissibilità (Cass. n. 21296/2016). La censura sul calcolo degli interessi è, inoltre, questione nuova non dedotta nei gradi di merito e come tale inammissibile (Cass. n. 2038/2019; Cass. n. 15430/2018; Cass. n. 20581/2019).
Il secondo motivo (nullità dell’atto firmato da funzionario privo di legittima investitura, art. 21-septies l. n. 241/1990, in relazione a Corte cost. n. 37/2015) non è fondato. L’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo solo dove la legge la preveda; per la cartella di pagamento l’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 rinvia a un modello ministeriale che non contempla la firma del funzionario, ma solo l’intestazione e l’indicazione della causale mediante codice. L’omessa sottoscrizione non ne comporta quindi l’invalidità, purché la cartella sia inequivocabilmente riferibile all’organo titolare del potere di emetterla (Cass. n. 19237/2024; Cass. n. 31605/2019; Cass. n. 21290/2018; Cass. n. 25773/2014).
Esito: la Corte rigetta il ricorso; condanna il contribuente alle spese (5.600 euro) e, per l’abuso del processo conseguente alla conformità tra la proposta ex art. 380-bis c.p.c. e la definizione (Cass., Sez. U., n. 27195/2023), al pagamento di 2.800 euro alla controparte ex art. 96, terzo comma, c.p.c. e di 1.000 euro alla Cassa delle ammende ex art. 96, quarto comma, c.p.c.; dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Implicazioni pratiche
Contestare una cartella di pagamento sulla sola mancanza o illeggibilità della firma del funzionario è una strada chiusa: per l’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 la cartella segue un modello che non prevede la sottoscrizione, e ciò che rileva è la sua riferibilità all’ufficio titolare del potere. Vi è poi un monito processuale: chi, ricevuta una proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c. per manifesta infondatezza, insiste per la decisione e poi soccombe negli stessi termini rischia la condanna per abuso del processo (art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.) oltre al raddoppio del contributo unificato. Dopo una proposta 380-bis va valutata con attenzione la reale tenuta dei motivi.
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