Sentenze irrevocabili acquisibili ma da valutare con altri elementi di prova (Cass. pen. Sez. VII n. 4094 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova del fatto in esse accertato e, in tal caso, devono essere apprezzate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità, ai sensi dell’art. 238-bis cod. proc. pen. e dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. La valutazione dei dati processuali e la scelta degli elementi probatori ritenuti più idonei integrano apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale non incontra altro limite che l’obbligo di indicare le ragioni del proprio convincimento. Il vizio di motivazione è deducibile solo se la difesa prospetti uno specifico e decisivo travisamento, idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio. È inammissibile il motivo che riproponga pedissequamente le censure già dedotte in appello e puntualmente disattese.

Il Fatto

La ricorrente è stata affermata responsabile, in secondo grado, per il reato di cui all’art. 489 cod. pen. e per quello di cui all’art. 707 cod. pen. La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 09/05/2004, ha confermato la condanna. Avverso tale pronuncia la difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge processuale in ordine agli artt. 192 e 238-bis cod. proc. pen. e all’art. 111 Cost., nonché il difetto di motivazione in relazione a entrambe le affermazioni di responsabilità.

La questione approda davanti alla Corte di legittimità perché si assume che i giudici di merito abbiano fondato il giudizio su una sentenza irrevocabile senza il necessario riscontro con altri elementi di prova, e che non abbiano adeguatamente motivato sulla penale responsabilità.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo, che investe l’acquisizione della sentenza irrevocabile e la valutazione della prova. Il Collegio ricostruisce il quadro normativo dal combinato disposto dell’art. 238-bis cod. proc. pen. e dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.: le sentenze divenute irrevocabili “possono” essere acquisite ai fini della prova del fatto in esse accertato e, in tal caso, devono essere apprezzate insieme agli altri elementi che ne confermano l’attendibilità. Non si tratta, dunque, di una prova dotata di efficacia autonoma e autosufficiente.

Il motivo è manifestamente infondato. La valutazione dei dati processuali e la scelta, tra gli elementi probatori, di quelli ritenuti più idonei a sorreggere la motivazione costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito. Quest’ultimo, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento.

Nel caso concreto i giudici di appello hanno fornito una motivazione esente da vizi riconducibili all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., indicando compiutamente gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali è integrato il delitto di cui all’art. 489 cod. pen. La difesa, osserva la Corte, non si è confrontata con il complesso delle ragioni poste a base della ritenuta responsabilità, non avendo prospettato uno specifico e decisivo travisamento idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio.

Quanto al secondo motivo, relativo al difetto di motivazione sull’art. 707 cod. pen., la censura non è consentita in questa sede perché si risolve nella pedissequa reiterazione di profili già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti giuridici. I motivi così formulati sono non specifici ma solo apparenti, perché omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata.

Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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